Applicabilità, termine e decorrenza azione risarcitoria per danno cagionato dall’illegittimo esercizio del potere di revoca di un provvedimento amministrativo ampliativo
Consiglio di Stato, Sezione III - Sentenza 8 maggio 2025, n. 3914
Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro – Sentenza 30 novembre 2018, n. 31086
Servizi Comunali AnticorruzioneMASSIMA
Lo afferma la sentenza n. 31086 del 30 novembre 2018, della Suprema Corte di Cassazione, la quale, all'interno della stessa riporta la normativa di riferimento: “se ritiene che l’ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi l’ha impartito dichiarandone le ragioni; se l’ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. Il dipendente, non deve, comunque, eseguire l’ordine quando l’atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo” (Cons. Stato, Sez. V, sentenza 15 dicembre 2008, n. 6208);
La “palese” illegittimità dell’ordine corrisponde ad una vera e propria (oggettiva) illegittimità dell’ordine stesso che – anche se non riguardi il compimento di un atto vietato dalla legge penale o costituente illecito amministrativo (come tale da non eseguire) – comunque deve essere affetto da un vizio di legittimità, cioè da uno dei vizi tipici degli atti amministrativi o da altri vizi, che nella specie rilevano come violazioni dei generali principi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. i quali, alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all’art. 97 Cost., devono essere rispettati dalla PA nell’emanazione degli atti che rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro (quali sono quelli di cui si discute nel presente giudizio).
Consiglio di Stato, Sezione III - Sentenza 8 maggio 2025, n. 3914
ANAC – 8 maggio 2025 (Delibera n. 164 del 2 aprile 2025)
Consiglio di Stato, Sezione IV - Sentenza 5 marzo 2025, n. 1877
TAR Campania, Salerno, Sezione III – Sentenza 7 novembre 2024, n. 2094
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: