Realizzazione e manutenzione di opere pubbliche negli enti locali che si trovano nella condizione di scioglimento
Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Comunicato del 10 giugno 2025
Risposta al quesito del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiLa modifica dell'esigibilità della spesa per la realizzazione di un'opera pubblica comporta la variazione del bilancio pluriennale 2018/20, del Peg 2018/20 e dell'impegno di spesa precedentemente assunto con determinazione dirigenziale. L'art. 175, comma 5-quater, lett. b), del D. Lgs. n. 267/2000, stabilisce che "i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio, le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa". Il successivo comma 5-quinquies precisa che "Le variazioni al bilancio di previsione disposte con provvedimenti amministrativi, nei casi previsti dal presente decreto, e le variazioni del piano esecutivo di gestione non possono essere disposte con il medesimo provvedimento amministrativo". Ci si chiede se entro il 31.12.2018 sia possibile, per la diversa esigibilità della spesa, effettuare contestualmente, con una sola determinazione del responsabile della spesa, la variazione di bilancio 2018/20, del Peg 2018/20 e dell'impegno di spesa nel triennio considerato.
Nonostante la formulazione letterale del comma 5-quinquies sopra riportato, è parere dello scrivente che nel caso di variazione della esigibilità di una spesa debba ritenersi ammessa la possibilità di effettuare, con un solo provvedimento dirigenziale, sia la variazione di bilancio 2018/2020 che del PEG 2018/2020 e dell’impegno di spesa.
La suddetta formulazione non appare particolarmente appropriata, e risulta mutuata, in maniere non troppo felice, dalla analoga disposizione prevista per le regioni all’art. 51, comma 7, del D. Lgs. n. 118/2011: nell’ordinamento contabile regionale le variazioni di bilancio sono effettuate in alcuni casi con provvedimenti amministrativi ed in altri mediante legge (ad esempio, nel caso dell’assestamento delle previsioni di bilancio: art. 50, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011), ed in tale ambito ha un senso prevedere che “” ... I provvedimenti amministrativi che dispongono le variazioni al bilancio di previsione, nei casi previsti dal presente decreto, non possono disporre variazioni del documento tecnico di accompagnamento o del bilancio gestionale ...””, mentre non ha evidentemente alcun riscontro l’inciso del citato comma 5-quinquies relativo ai provvedimenti amministrativi, posto che nell’ordinamento degli enti locali tutte le variazioni di bilancio vengono disposte esclusivamente con provvedimenti amministrativi.
Ove non si tenga conto della suddetta “imprecisione”, il comma in argomento va letto nel senso che “” ... Le variazioni al bilancio di previsione ... e le variazioni del piano esecutivo di gestione ...” non possono essere disposte con il medesimo provvedimento ...””: a parere del sottoscritto tale statuizione va posta in relazione con il sistema di competenze che il TUEL a seguito della armonizzazione ha disegnato in materia di bilancio, sistema che, salvo le eccezioni espressamente previste, attribuisce in generale al consiglio comunale le variazioni di bilancio (comma 2 dell’art. 175, ) ed alla giunta le variazioni del PEG (comma 5-bis), assegnando altresì a quest’ultima la facoltà di adottare in via d’urgenza le variazioni di bilancio che sarebbero normalmente di competenza consiliare (comma 4).
Atteso che le variazioni di PEG sono sempre necessarie in conseguenza di una variazione di bilancio, il suddetto comma 5-quinquies si deve intendere riferito alle ipotesi di variazione di bilancio disposte con delibera d’urgenza della giunta, delibera che pertanto non può disporre anche le conseguenti variazioni di PEG: tali variazioni sono infatti distinte e diverse sotto diversi profili, segnatamente per quanto concerne:
- l’oggetto (l’una il bilancio e l’altra il PEG);
- le regole che le disciplinano;
- la natura (programmatoria del bilancio e gestionale del PEG);
- la competenza (il consiglio - seppure surrogato in via provvisoria dalla giunta - per la variazione di bilancio e la giunta per la variazione del PEG);
- il procedimento (ratifica consiliare per la variazione di bilancio disposta dalla giunta, evidentemente non richiesta per la variazione di PEG).
Del tutto diverso è il caso, come quello indicato nel quesito, allorché la competenza per la adozione di diversi provvedimenti risulti concentrata in capo allo stesso soggetto: infatti nella fattispecie è attribuita alla competenza dirigenziale:
- la variazione di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, sia in termini di competenza che di cassa (comma 5-quater, lettera b, del TUEL);
- la assunzione degli impegni di spesa (art. 183, comma 7, del TUEL), ed ovviamente anche la loro reimputazione (atto tipicamente gestionale) nel bilancio dell’esercizio/i successivo/i.
Per quanto riguarda la variazione del PEG, si formulano le seguenti considerazioni:
1) già lo stesso art. 175 prevede la attribuzione alla competenza dirigenziale di alcune ipotesi di variazione di PEG (in deroga alla “normale” attribuzione delle stesse alla giunta), per cui non sarebbe una innovazione assoluta la sua attribuzione alla competenza dirigenziale;
2) la attribuzione alla competenza dirigenziale della variazione degli stanziamenti riguardanti il FPV e gli stanziamenti correlati concerne, oltre che la competenza, anche gli stanziamenti di cassa (e anche ciò in deroga alla “normale” competenza della giunta per quanto concerne le variazioni di cassa, prevista dal comma 5-bis, lettera d, dell’art. 175);
3) la variazione disposta dal dirigente va comunicata trimestralmente alla giunta, che quindi potrebbe disporre la variazione di PEG soltanto dopo la avvenuta comunicazione;
4) la reimputazione (consistente nella registrazione dell’impegno nel corrispondente capitolo dell’esercizio successivo) è un atto avente natura gestionale: al fine di semplificare e velocizzare il procedimento, lo stesso atto che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione dovrebbe disporre anche la reimputazione (e ciò in analogia a quanto previsto al paragrafo 9.1 del principio contabile n. 4/2 nei riguardi del riaccertamento ordinario dei residui);
5) la variazione di PEG, conseguente alla variazione di esigibilità della spesa, si pone, concettualmente e cronologicamente, a metà strada: dopo la variazione di bilancio (di cui costituisce attuazione) e prima della reimputazione dell’impegno (che richiede la previa modifica del PEG);
6) la variazione del PEG, conseguente alla variazione degli stanziamenti del FPV per effetto della variazione di esigibilità, ha contenuto vincolato, per cui nessun margine decisionale potrebbe riconoscersi alla Giunta;
7) la variazione di PEG ha altresì una natura meramente attuativa della precedente variazione di bilancio, concernente gli stanziamenti riguardanti il FPV e gli stanziamenti correlati, quale risulta disposta dal dirigente: attribuire la relativa competenza alla giunta comporterebbe che la giunta dà attuazione agli atti del dirigente (cosa palesemente illogica e non coerente con il sistema ordinamentale degli enti locali, in quanto è la dirigenza che dà attuazione alle scelte degli organi comunali, e non viceversa);
8) ritenere che alla conseguente variazione di PEG debba provvedere la giunta significherebbe infine disporre un aggravamento del procedimento, non solo inutile ma addirittura espressamente vietato dall’art. 1, comma 2, della legge n. 241/1990.
Per le suesposte motivazioni, ritengo che debba ammettersi la competenza dirigenziale per la variazione di PEG conseguente alla variazione di esigibilità della spesa, superando una lettura testuale e formale del ricordato comma 5-quinquies dell’art. 175 del TUEL, ed accedendo invece ad una lettura sistematica e coerente con il sistema di tale disposizione.
Pertanto, le tutte e tre le fattispecie (variazione di bilancio, variazione del PEG e reimputazione dell’impegno) sono da ritenere riconducibili alla competenza di un unico soggetto (dirigente), e conseguentemente lo stesso potrà provvedere al riguardo con un unico provvedimento.
Dott. Ennio Braccioni 14/12/2018
Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Comunicato del 10 giugno 2025
Delibera del Consiglio dei Ministri – 30 aprile 2025
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: