Approfondimento di Eugenio De Carlo

Le novità del D.L. n. 135/2018 per il sostegno e la semplificazione alle imprese e alla PA

Servizi Comunali Semplificazione
di De Carlo Eugenio
18 Dicembre 2018

Approfondimento di Eugenio De Carlo                                                                         

Le novità del D.L. n. 135/2018 per il sostegno e la semplificazione alle imprese e alla PA

Eugenio De Carlo

Il D.L. n. 135 del 14 dicembre 2018, in vigore dal 15 ottobre scorso a seguito della pubblicazione nella G.U. n. 290/2018, riserva interessanti  novità anche per gli enti locali.

L’art. 4, tutela i debitori che abbiano in corso procedure di esecuzione di vendita di beni immobili pignorati, prevendendo la possibilità di evitare la perdita degli stessi qualora i crediti certificati elettronicamente verso la PA siano superiori ai debiti fatti valere nella procedura esecutiva. A tale fine, integrando il terzo comma dell’art. 560 c.p.c., è previsto che, quando il debitore, all'udienza di autorizzazione alla vendita dei beni, documenta di essere titolare di crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni certificati e risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, per un ammontare complessivo pari o superiore all'importo dei crediti vantati dal creditore procedente e dai creditori intervenuti, il giudice dell'esecuzione dispone il rilascio dell'immobile pignorato per una data compresa tra il sessantesimo e novantesimo giorno successivo a quello della pronuncia del medesimo decreto. Le disposizioni non si applicano, comunque, alle esecuzioni iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto.

L’art. 5, in tema di gravi illeciti professionali di cui all’art. 80, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016, modifica il citato articolo avendo il pregio di eliminare ogni riferimento alla “risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio” che tanto ha fatto discutere anche in giurisprudenza, così da rimettere alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la questione “Se il diritto dell’Unione europea e alla Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici ostano alla normativa del citato articolo che, definita quale causa di esclusione obbligatoria di un operatore economico il “grave illecito professionale”, stabilisce che, nel caso in cui l’illecito professionale abbia causato la risoluzione anticipata di un contratto d’appalto, l’operatore può essere escluso solo se la risoluzione non è contestata o è confermata all’esito di un giudizio”.  E’ previsto, infatti, che l’esclusione dell’impresa da parte della stazione appaltante a causa della risoluzione per inadempimento ovvero della condanna al risarcimento del danno o di altre sanzioni comparabili va motivata, oltre che su tali circostanze, anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa. La disposizione, comunque, si applica alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indicono le gare, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

L’art. 6, in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti, dispone che dal 1° gennaio 2019 è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e che fino alla definizione e alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, i soggetti di cui agli articoli 188-bis e 188-ter d.lgs. n.152/2006 (enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale) garantiscono la tracciabilità dei rifiuti effettuando gli adempimenti previsti dal citato decreto 152.

L’art.8, in tema di piattaforme digitali, prevede misure finalizzate ad assicurare la maggiore diffusione del sistema di pagamento elettronico, al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite le funzioni di indirizzo, coordinamento e supporto tecnico delle pubbliche amministrazioni, per assicurare la capillare diffusione dei pagamenti elettronici attraverso il sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati. Il medesimo articolo dispone il differimento dal 1 gennaio al 31 dicembre 2019 dell'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all'art.5, comma 2, del CAD per i pagamenti verso le PA.

L’art.11, circa i fondi necessari all’adeguamento del trattamento economico accessorio del personale dipendente della PA, stabilisce che non opera sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017 (ossia l'invarianza  della  spesa,  a  decorrere  dal 1° gennaio 2017, dell’l'ammontare  complessivo  delle  risorse  destinate  annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello  dirigenziale, di ciascuna delle PA, rispetto al corrispondente importo determinato per  l'anno  2016), con riferimento : a) sia  agli incrementi previsti, successivamente al 22 giugno 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico; b) sia  alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, anche in tal caso successivamente alla predetta data. E’ prevista, inoltre, l’applicazione della previsione anche con riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all'art. 20, comma 3, del citato decreto 75 (ossia le risorse della componente variabile dei fondi per il salario accessorio per l'attivazione dei servizi o di  processi  di  riorganizzazione  e  il relativo mantenimento).

16 dicembre 2018

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