Dichiarazioni non veritiere sul possesso dei requisiti di partecipazione alle gare
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FISCO OGGI – Documento 17 dicembre 2018
Servizi Comunali SpesometroDichiarazioni Iva, il Fisco avverte: dal confronto emergono anomalie
FISCO OGGI
Dichiarazioni Iva, il Fisco avverte: dal confronto emergono anomalie
Il contribuente, ricevuta la comunicazione con i dati necessari a verificare la sua situazione, può regolarizzare tramite il ravvedimento operoso o chiedere ulteriori informazioni
I titolari di partita Iva per i quali sono emerse delle differenze tra il volume d’affari dichiarato per il periodo d’imposta 2017 e l’importo delle operazioni trasmesse all’Agenzia delle entrate con lo spesometro (articolo 21, Dl 78/2010) riceveranno un’apposita comunicazione. In tal modo sarà possibile verificare la correttezza dei rilievi e procedere alla regolarizzazione.
L’Agenzia delle entrate, quindi, mette a disposizione le informazioni in suo possesso che evidenziano gli scostamenti affinché il contribuente possa verificarne la correttezza e segnalare eventuali elementi, fatti e circostanze sconosciuti all’Amministrazione finanziaria in grado di giustificare l’anomalia.
Con il provvedimento pubblicato oggi l’Agenzia fissa le modalità di “condivisione”, con la Guardia di finanza e i contribuenti interessati, dei dati dai quali risulterebbe l’omessa dichiarazione, totale o parziale, del volume d’affari conseguito nel 2017. Nello stesso documento, viene indicata la strada per regolarizzare la situazione o chiedere ulteriori informazioni e chiarimenti.
A monte del provvedimento, l’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 190/2014, che promuove l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari da parte dei titolari di partita Iva. L’obiettivo, infatti, è consentire la regolarizzazione di eventuali errori e omissioni nel modo meno oneroso possibile, ovvero mediante il ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs 472/1997).
Dal confronto l’anomalia e l’alert dell’Agenzia
Il contribuente con volume d’affari discordante con le informazioni in possesso del Fisco riceverà dall’Agenzia delle entrate una comunicazione contenente, oltre ai suoi dati anagrafici e a quelli identificativi dell’atto, il totale delle operazioni comunicate dai suoi clienti titolari di partita Iva e di quelle effettuate nei confronti di consumatori finali comunicate dal contribuente stesso, in base all’articolo 21 del Dl 78/2010.
Nella lettera ci saranno anche tutte le istruzioni per consultare il dettaglio delle informazioni dalle quali emerge l’anomalia.
Più strade per la consultazione
La comunicazione arriva per posta elettronica certificata oppure, in mancanza di un indirizzo Pec attivo o registrato nel pubblico elenco Ini-Pec, per posta ordinaria.
Gli stessi dati contenuti nella mail possono essere consultati anche nell’area riservata del portale dell’Agenzia delle entrate riservata al proprio “Cassetto fiscale” e nel portale “Fatture e corrispettivi”, che contiene le informazioni identificative della dichiarazione Iva contestata e tutte le operazioni e gli importi rilevanti ai fini dell’anomalia evidenziata.
Per “approfondire”, Pec o posta ordinaria
Il contribuente, a sua volta, può chiedere, direttamente o tramite un intermediario incaricato, ulteriori informazioni oppure segnalare all’Agenzia eventuali elementi, fatti e circostanze sconosciute all’Amministrazione, utilizzando le stesse modalità con cui ha ricevuto la comunicazione (Pec o posta ordinaria).
E se il Fisco ha ragione, per regolarizzare, basta ravvedersi
Il contribuente, verificata la sua situazione in base alle informazioni del Fisco, può regolarizzare eventuali omissioni o errori avvalendosi del ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs 472/1997), che prevede uno sconto sulle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla violazione.
La procedura agevolativa può essere applicata a prescindere dal fatto che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui sia stata data formale conoscenza al contribuente, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità derivanti dai controlli formali e automatici (articoli 36-bis e 36-ter, Dpr 600/1973 e 54-bis, Dpr 633/1972).
r.fo.
pubblicato Lunedì 17 Dicembre 2018
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