Capacità assunzionali 2019

Risposta al quesito del Dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
18 Dicembre 2018

Premesso che questo ente nell'anno 2017 ha approvato la programmazione del fabbisogno del personale 2017/2019.

Nell'anno 2018 ha indetto procedure concorsuali per la copertura dei posti previsti utilizzando i resti assunzioni 2011-2017. ove le procedure concorsuali fossero infruttuose si chiede di conoscere se l'ente possa utilizzare nell'anno 2019 le risorse residuali 2011/2017.     

 

 

Risposta

L’art. 3 del d.l. 90/2014 ha previsto che “ a decorrere dall’anno 2014 … è altresì consentito l’utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente”. Tale disposizione, non è stata abrogata, quindi è tutt’ora applicabile.

La Deliberazione n. 28/2015 della Sezione Autonomie ha stabilito che il triennio della capacità assunzionale è un triennio dinamico, da calcolare a ritroso rispetto all’anno delle previste assunzioni.

Pertanto nel 2019 sarà possibile utilizzare la capacità assunzionale eventualmente residua degli anni 2016, 2017 e 2018.

 

Dott. Angelo Maria Savazzi 14/12/2018

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