Spese per segretario a scavalco o reggente ai fini del calcolo delle capacità assunzionali
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta al quesito del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiPremesso che questo ente nell'anno 2017 ha approvato la programmazione del fabbisogno del personale 2017/2019.
Nell'anno 2018 ha indetto procedure concorsuali per la copertura dei posti previsti utilizzando i resti assunzioni 2011-2017. ove le procedure concorsuali fossero infruttuose si chiede di conoscere se l'ente possa utilizzare nell'anno 2019 le risorse residuali 2011/2017.
L’art. 3 del d.l. 90/2014 ha previsto che “ a decorrere dall’anno 2014 … è altresì consentito l’utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente”. Tale disposizione, non è stata abrogata, quindi è tutt’ora applicabile.
La Deliberazione n. 28/2015 della Sezione Autonomie ha stabilito che il triennio della capacità assunzionale è un triennio dinamico, da calcolare a ritroso rispetto all’anno delle previste assunzioni.
Pertanto nel 2019 sarà possibile utilizzare la capacità assunzionale eventualmente residua degli anni 2016, 2017 e 2018.
Dott. Angelo Maria Savazzi 14/12/2018
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Corte Costituzionale – Sentenza 17 aprile 2025, n. 49 e comunicato stampa
Conferenza Stato-città ed autonomie locali – Report seduta del 17 aprile 2025
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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