Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Spettacoli pirotecnici
Servizi Comunali Polizia amministrativaApprofondimento di Ambrogio Fichera
Spettacoli pirotecnici
Ambrogio Fichera
Nel periodo natalizio e di fine anno sono ricorrenti gli spettacoli pirotecnici.
Per l’accensione dei fuochi artificiali è necessario ottenere la licenza prevista dall’Art. 57 del T.U.L.P.S. Competente al rilascio della suddetta licenza è l’Autorità locale di pubblica sicurezza, mentre potrà essere rilasciata dal comune solo in assenza di Questura e Commissariato, cioè nei casi in cui il Sindaco svolge la funzione di autorità locale di P.S.
Il procedimento amministrativo per il rilascio del suddetto titolo abilitativo deve essere innanzitutto rivolto a verificare l’esistenza di tutte le condizioni e le misure atte a garantire l’incolumità delle persone.
In riferimento alle precauzioni da adottare per l’esercizio della suddetta attività di accensione dei fuochi, il principale riferimento è costituito dalla Circolare del Ministero dell'interno n. 559/C.25055 dell’11 gennaio 2001.
Le più importanti indicazioni della suddetta circolare sono le seguenti:
- A chi può esser rilasciata la licenza per l'accensione di fuochi artificiali:
1) a un pirotecnico, cioè all’imprenditore cui è affidato l'allestimento e l'esecuzione dello spettacolo pirotecnico, il quale dispone di qualificate competenze tecniche derivanti dalla titolarità della licenza di cui all’Art. 47 T.U.L.P.S. per la fabbricazione, e/o deposito di esplosivi, per la quale è propedeutica l’abilitazione ex Art. 101 del Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S.;
2) a un dipendente del pirotecnico anch’egli in possesso di capacità tecnica ex Art. 101 del Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S., in caso di assenza o impedimento del pirotecnico (ad esempio nel caso in cui il pirotecnico assuma l’allestimento e l’esecuzione di spettacoli pirotecnici contemporaneamente per più siti);
3) a chiunque sia in possesso di capacità tecnica, ai sensi dell’ Art. 101 del Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S., il quale, pur non svolgendo attività professionale di fabbricazione e/o deposito di esplosivi, assuma l’allestimento e l’esecuzione dello spettacolo pirotecnico. Il titolare della licenza ex Art. 57 T.U.L.P.S. può essere coadiuvato nell’allestimento e nell’esecuzione dello spettacolo pirotecnico da propri addetti i quali devono essere in possesso della capacità tecnica di cui all’Art. 101 del Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S., se impiegati in operazioni di caricamento, collegamento e accensione degli artifici.
- Verifica dei siti
L’autorità locale di p.s. può subordinare il rilascio dell’autorizzazione ex Art. 57 T.U.L.P.S. per l’accensione di fuochi artificiali alla preventiva verifica dell’idoneità dei siti e delle misure di sicurezza. In base all’entità delle accensioni per cui si chiede autorizzazione e al prevedibile afflusso di pubblico l’autorità di p.s. deve valutare l’opportunità di richiedere il parere della Commissione tecnica provinciale per le sostanze esplodenti prevista dall’Art. 49 T.U.L.P.S., che si esprime dopo aver visitato i siti.
- Artifici impiegabili
Gli artifici che possono accendersi con la licenza di cui all’Art. 57 T.U.L.P.S. sono quelli classificati nella IV categoria e nella V categoria dell’allegato A al Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S., nonché quelli non classificati tra i prodotti esplodenti, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 4 aprile 1973.
Ai fini delle disposizioni sulle distanze di sicurezza, i manufatti pirotecnici possono essere ricondotti, per caratteristiche ed effetti, in due gruppi:
- fuochi a terra, destinati a funzionare a livello del suolo (o in sua prossimità se posti su opportuni supporti) i cui effetti si possono tuttavia propagare fino ad un'altezza da terra limitata nel massimo a metri 20, con aperture di diametro non superiore a metri 12 e ridotti effetti sonori;
- fuochi aerei, destinati a funzionare soltanto dopo aver raggiunto una certa quota mediante una carica propulsiva (bombe da mortaio) o alla quale pervengono sotto la spinta di un motore (razzi).
- Disposizioni riguardanti la sicurezza
1) Area di sparo
È l'area in cui sono posizionati gli artifici destinati allo spettacolo pirotecnico ed i loro eventuali mezzi di lancio.
L'area di sparo:
- deve essere opportunamente delimitata con apposita segnaletica e, se ritenuto necessario, cintata;
- deve in ogni caso esservi vietato l'accesso del pubblico;
- occorre prestare attenzione alle reciproche influenze tra gli artifici collocandoli in modo tale evitare possibili accensioni accidentali;
2) Distanza di Sicurezza
È la distanza dall'area di sparo, considerata da ogni punto della delimitazione di detta area, cui può essere disposto il pubblico.
Le distanze di sicurezza indicate nella circolare sono determinate in base al calibro e agli artifici impiegabili e si differenziano a seconda che si usino i fuochi a terra oppure i fuochi aerei.
Sempre a proposito delle distanze di sicurezza, la circolare del 2001, a titolo di maggiore cautela e per assicurare i più alti livelli di sicurezza possibili, richiama l'attenzione sulla necessità che, ove sia consentita l'accensione di artifici per i quali siano previste differenti distanze di sicurezza, il pubblico sia mantenuto alla distanza di sicurezza superiore.
3) Zona di sicurezza
È lo spazio posto tra l'area di sparo e le zone aperte al pubblico.
La zona di sicurezza deve essere interdetta al pubblico e tenuta sgombra da materiali infiammabili. Al suo interno può invece sostarvi un contingente di personale preposto al soccorso pubblico in grado di intervenire anche nell'area di sparo in caso di incidente;
Un’ulteriore misura di cautela prevede che gli edifici, le costruzioni e le strutture di qualsiasi genere esistenti nella zona di sicurezza non devono essere abitate o frequentate durante lo svolgimento dello spettacolo e devono essere sufficientemente distanti per non subire danni.
Per ogni altra indicazione utile, si rimanda al testo integrale della Circolare.
17 dicembre 2018
ANCI – 29 maggio 2025
Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
IFEL – 11 marzo 2024
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