Concessione cimiteriale

Risposta al quesito di Halley Informatica

Quesiti
di La Posta del Sindaco
19 Dicembre 2018

I discendenti di un concessionario di una tomba di famiglia, data in concessione anni fa in perpetuita' per un numero determinato di posti salma, mi hanno chiesto se e' possibile edificare sul deposito funebre di famiglia un gruppo di ossari prefabbricati, nella specie n. 8 cellette. dal punto di vista tecnico, l'ufficio competente ha dato parere positivo, vista l'assenza di vincoli da parte della sovrintendenza e di carattere paesaggistico. dal punto di vista della concessione cimiteriale, invece, mi e' sorto un dubbio in relazione al fatto che la concessione relativa al deposito funebre di famiglia all'epoca era stata rilasciata a tempo indeterminato, per cui, ora, dovendo predisporre un atto integrativo al contratto di concessione originario come devo procedere? penso di dover stipulare una concessione cimiteriale (come atto integrativo al contratto originario) di durata, pero', novantanovennale, visto che il nostro regolamento comunale prevede per la concessione di tale tipologia di cellette una durata di 99 anni, ma non so se e' possibile fare un contratto di concessione a tempo determinato integrativo di una concessione perpetua. cosa ne pensa? se cio' fosse possibile, in secondo luogo, dovrei applicare le relative tariffe cimiteriali in relazione alla creazione di questi nuovi spazi per ceneri/ossa umane, visto che in base al nostro regolamento comunale "qualora venga riscontrato che all'interno delle tombe di famiglia risulti spazio sufficiente per la tumulazione di una o piu' salme o cassette o urne, su richiesta degli aventi diritto e previo accertamento ed autorizzazione del competente ufficio tecnico comunale, possono essere consentite tumulazioni fino all'esaurimento degli spazi suddetti, previa regolarizzazione contrattuale e dietro pagamento dei diritti relativi ai nuovi posti ottenuti, nonche' di tutte le spese contrattuali, imposte e tasse conseguenti ed afferenti la regolarizzazione medesima". È corretto, anche se l' articolo suddetto si riferisce a spazi presenti all'interno delle tombe di famiglia e non all'esterno? penso di si', perche' si tratta comunque di un ampliamento degli spazi presenti nella tomba.

 

 

Risposta

Il quesito apre questioni complesse per cui la risposta non può essere univoca bensì può fornire un ventaglio di possibili soluzioni interpretative e operative.

 

Ciò detto, ove l’originaria concessione sia ‘eterna’, ossia a tempo indeterminato, secondo una parte di dottrina non vi è la necessità di rilasciare una nuova concessione, bensì occorre valutare di operare una voltura ove vi siano i presupposti del subentro. Ai sensi dell’art. 94 del D.P.R. n° 285/90, può essere autorizzata dal competente ufficio comunale la realizzazione di una sopraelevazione del vecchio edificio con l’unica avvertenza di non eliminare elementi di pregio storico-artistico, protette dalla legge sulla conservazione di opere d’arte e di garantire che la nuova struttura abbia almeno il numero dei posti sufficiente a seppellire i feretri contenuti in quella vecchia. Sono, inoltre, sottoposte al vincolo della Soprintendenza monumenti, lapidi, scritte con più di 50 (cinquanta) anni.

 

Devono, poi, essere osservate le norme attualmente vigenti per le misure minime dei “posti salma” dettate dal paragrafo 13.2 della circolare Min. San. n. 24/93, esse si riferiscono a nuove costruzioni, qualunque esse siano, indipendentemente che si tratti di colombari realizzati in serie o di tombe realizzate da privati. È, però, da chiarire che si tratta di indicazioni (” …. è preferibile” afferma la circolare”), che devono trovare cogenza nel contenuto di un regolamento comunale di polizia mortuaria per essere applicate (o per dettare anche misure diverse).

 

Quindi, si può, così, dar corso ad una sopraelevazione purché essa non trascenda le misure e gli ingombri massimi consentiti dal piano regolatore cimiteriale, o, in assenza di altri criteri costruttivi, non abbia un eccessivo impatto sulla zona in cui si trova (ad esempio ove vi siano tutte tombe basse, quella interessata dai lavori non potrebbe essere l’unica alta).

 

Altro filone della dottrina ragiona in modo diverso ovvero se la concessione è collegata alla realizzazione di un determinato manufatto, avente un predefinita capacità di accoglimento, in linea di massima, sempre facendo salve le norme del Regolamento comunale in materia, un’eventuale modifica nel numero dei posti, anche in senso accrescitivo, magari dovuta ad una superfetazione, dovrebbe avere come presupposto una nuova concessione (per la realizzazione di questi ulteriori posti), la quale avrebbe, necessariamente, una durata a tempo determinato (nella misura indicata dal predetto Regolamento comunale o, in difetto, nella misura non eccedente i 99 anni); tale concessione, naturalmente, sarebbe a titolo oneroso e, data la commistione creatasi, determinerebbe non pochi problemi al momento della sua scadenza, in quanto il sepolcro che insiste su quel particolare lotto di terreno, potrebbe sembrare unico. Il problema consta appunto nella discrasia tra i due regimi giuridici (quello a tempo indeterminato e l’altro con perpetuità) Una “sovrapposizione” di due distinte ed autonome concessioni sulla stessa area e sull'apparente e medesimo manufatto non è mai una soluzione giuridicamente preferibile.

 

Per inciso, si precisa che, qualora nel tempo ad un’area originariamente concessa in forma perpetua si aggiunga un’area concessa a tempo determinato, le due aree proseguono a mantenere fermi i tempi delle originarie durate di concessione (ovviamente salvo rinnovo, che potrà o meno essere concesso dal Comune, per la parte a tempo determinato).

 

Ciò detto, fermo restando che il Comune non è obbligato ad accogliere la richiesta formulata nel quesito, ove il Comune decidesse di recepire positivamente l’istanza di ampliamento, la potrebbe condizionare al verificarsi di determinate condizioni: uno dei vincoli potrebbe essere quello che l’intestatario rinunci alla perpetuità della concessione del deposito funerario e ne limiti la durata a 99 anni dal momento della decisione in tal senso del Comune. Ovviamente, l’interessato potrebbe non concordare, ma allora il problema non sussisterebbe, in quanto non si avrebbe un ampliamento della tomba, restando, quindi, la perpetuità della stessa.

 

Se il privato interessato accetti la condizione del Comune, la parte di concessione aggiuntiva potrebbe essere a 99 anni, con data unificata con l’altra trasformata dalla originaria perpetuità: questa appare la soluzione più aderente al diritto (di unificazione nella durata temporanea).

 

È, invece, impossibile accogliere favorevolmente la soluzione di unificazione nella perpetuità.

 

È comunque anche possibile la concessione 99-ennale di area in aderenza ad una perpetua. Naturalmente una parte della tomba proseguirà col regime di perpetuità e l’altra col regime della temporaneità per 99 anni. Ogni 99 anni occorre che gli aventi titolo procedano al rinnovo della sola parte interessata (ove possibile in forza del regolamento comunale di polizia mortuaria).

 

In sintesi, si può, così, dar corso ad una sopraelevazione purché essa non trascenda le misure e gli ingombri massimi consentiti dal piano regolatore cimiteriale, o, in assenza di altri criteri costruttivi, non abbia un eccessivo impatto sulla zona in cui si trova, effettuando, ove necessario, la voltura (generalmente onerosa) della intestazione della vecchia concessione perpetua ed essendo sicuri del consenso unanime dei titolari della concessione.

 

Generalmente la questione delle distanze minime fra tombe è risolta a livello di strumenti attuativi del piano regolatore cimiteriale; in assenza di tale piano, però, fa fede il progetto approvato dal Comune e che non debordi dall’area concessa.

 

Si concorda con la soluzione proposta in ordine alle tariffe solo ove lo spazio indicato come presupposto sia presente all’interno della tomba e non in sopraelevazione; ciò detto, comunque, la soluzione va ricercata all’interno del contenuto del regolamento di polizia mortuaria e, in assenza di disciplina, potrebbe essere utile un atto di giunta di indirizzo politico e di fissazione della tariffa nelle more dell’aggiornamento regolamentare. Sarà, poi, importante seguire sempre la stessa prassi amministrativa per casi analoghi.

 

Halley informatica 14/12/2018

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