Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti

Risposta al quesito di Halley Informatica

Quesiti
di La Posta del Sindaco
19 Dicembre 2018

Quando un operatore economico che effettua il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti versa in una situazione finanziaria pessima al punto tale da non pagare gli operatori del cantieri, si chiede se e in che modo la P.A. si può sostituire all'operatore economico per onorare gli stipendi dei lavoratori considerato che il servizio è di tipo essenziale e gli stessi sono obbligati a proseguire le attività  nelle more della sostituzione dell'operatore?

 

 

Risposta

E’ “prassi emergenziale”, in situazioni come quelle evidenziate nel quesito, di chiedere, ai comuni interessati dal servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, di valutare la possibilità di pagare il solo importo netto degli stipendi ai dipendenti assegnati al cantiere, i cui dirigenti pongono in essere, talvolta previa adozione di una ordinanza del Sindaco, gli atti per l’anticipazione delle sole spettanze nette (senza alcun versamento di oneri riflessi, Irpef ed Irap) indicate in un apposito elenco predisposto dai competenti uffici dell’impresa interessata.

 

Tale pratica può ingenerare, per l’effetto, che vengano notificati al Comune alcuni pignoramenti presso terzi da parte di creditori dell’impresa scelta per la raccolta rifiuti per i quali va resa la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c..; a tal fine, si tenga conto che, dalla data di notifica, incombono sull’ente gli obblighi che la legge impone al custode per le somme di cui è debitore verso l’impresa de qua.

 

Ciò detto, con riguardo ai pagamenti effettuati direttamente dai comuni, tale possibilità era concessa direttamente dalla legge (art. 5 del D.P.R. n. 207/2010), previo avvio del procedimento di cui al comma 1. Inoltre in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, viene trattenuto l’importo corrispondente all’inadempienza e versato direttamente agli enti previdenziali (art. 4). In caso di pignoramento presso terzi eseguito a termini dell’art. 543 e seguenti c.p.c., il giudice dell’esecuzione provvede per l’assegnazione dei crediti o la vendita a termini dell’art. 553 c.p.c.. Pertanto, fino al provvedimento del giudice dell’esecuzione che dispone per l’assegnazione dei crediti delle relative somme è responsabile il terzo quale custode.

 

In conclusione, si segnala che l’art. 5 del D.P.R. n° 207/2010 è stato abrogato e “sostituito” dal comma 6 dell’art. 30 del d.lgs. n° 50/2016, di analogo tenore, che così recita:

 

6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105”.

 

Halley informatica 13/12/2018

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