Gli accertamenti con la firma a stampa hanno la stessa validità di quelli con firma autografa

Corte di Cassazione Civile, Sezione V – Sentenza 11 novembre 2018, n. 30050

Servizi Comunali Autenticazione firme, atti e documenti - Dichiarazioni sostitutive
di Redazione: Galli Gianluca
19 Dicembre 2018

MASSIMA

Con la sentenza n. 30050 del 21 novembre 2018 la Corte di cassazione ha stabilito che gli avvisi di accertamento emanati dagli enti locali possono essere sottoscritti con la firma a stampa del funzionario responsabile ed hanno la stessa validità di quelli sottoscritti con firma autografa. Per la validità degli atti di accertamento è richiesto che gli stessi siano emessi da sistemi automatizzati. La firma a stampa deve essere autorizzata con provvedimento di livello dirigenziale, i cui estremi devono essere riportati negli atti impositivi. Non c'è alcun motivo per escludere che la firma a stampa possa essere apposta anche sugli atti emanati dai concessionari, autorizzata con un apposito atto adottato dalla società affidataria.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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