Ripartizione del fondo destinato alla contrattazione decentrata integrativa

Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
20 Dicembre 2018

Si chiede di conoscere se un dipendente di questo Ente ed in servizio presso altro Comune con accordo stipulato ai sensi dell'art. 1 co. 557 della L. 311/2004, ("I comuni con popolazione inferiore ai  5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità  montane  e  le unioni di comuni  possono servirsi dell'attivita' lavorativa di dipendenti a tempo  pieno  di  altre amministrazioni locali purche' autorizzati dall'amministrazione di provenienza.") partecipa alla ripartizione del fondo destinato alla contrattazione decentrata integrativa.

Risposta

Secondo Anci (v. Webinar 14 Dicembre 2017),  l’art. 1  comma 557 L. 311/2004 non dà vita ad una prestazione univoca ripartita, bensì ad un nuovo rapporto di lavoro subordinato, nel limite massimo delle 12 ore settimanali, del tutto autonomo dal rapporto a tempo pieno con l’ente di provenienza. Pertanto non è richiesta nessuna convenzione tra i due enti, determinandosi una relazione esclusivamente tra l’ente di destinazione e il dipendente, chiamato ad espletare una prestazione lavorativa ulteriore e diversa, in deroga al principio di esclusività e previa autorizzazione dell’ente di appartenenza. Trattandosi di una prestazione lavorativa completamente indipendente da quella che il lavoratore conduce presso l’ente che lo autorizza, l’intera disciplina economica, contrattuale, previdenziale e di sicurezza è rimessa all’ente utilizzatore, che stipula all’uopo un contratto individuale di lavoro subordinato, entro il limite orario delle 12 ore consentite dal massimo lavorabile delle 48ore.

 

Nel caso di convenzione ex art. 14 CCNL 22/1/2004 un medesimo dipendente espleta la propria attività lavorativa a beneficio di due diverse amministrazioni, nell’ambito di un unico rapporto di lavoro che continua a far capo all’ente di appartenenza, con esclusione di ogni possibilità di modifica da parte dell’ente ricevente. La conseguenza è che anche l’inquadramento giuridico ed economico del dipendente sono unici (quelli vigenti nell’ente di appartenenza)

 

Il trattamento accessorio è a carico delle risorse per la contrattazione integrativa dell’ente di appartenenza del lavoratore utilizzato in convenzione, salvo il rimborso spese di trasferta. L’ente di appartenenza contabilizza sul proprio fondo solo la quota a suo carico, e non anche le quote rimborsate che saranno invece imputate ai fondo degli altri enti in convenzione (secondo le previsioni della convenzione).

 

 

Dott. Eugenio De Carlo 18/12/2018

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