Richiesta di nuovo prestito immediatamente successiva alla chiusura del precedente
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Tar Lazio - Roma, Sezione I Ter - Sentenza 26 novembre 2018, n. 11410
Servizi Comunali AnagrafeMASSIMA
La sentenza n. 11410 del 26 novembre 2018, ha affermato che la richiesta di modifica del cognome del figlio minore è un atto civile che i genitori possono presentare solo nell'esercizio della rappresentanza legale, con il consenso congiunto, salvo solo il caso in cui la madre o il padre sia stato privato della potestà genitoriale. Quindi se non vi è accordo sul doppio cognome, lo stesso non può essere attribuito, ferma restando la possibilità per ciascuno dei genitori di ricorrere senza formalità al giudice civile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 316 e 320 del c.c.
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Decreto 14 luglio 2025
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
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