Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Ruoli inesigibili, tempi infiniti per le domande
Servizi Comunali Entrate comunaliApprofondimento di Sergio Trovato
RUOLI INESIGIBILI, TEMPI INFINITI PER LE DOMANDE
Sergio Trovato
Insostenibili per i bilanci delle amministrazioni locali, e più in generale degli enti creditori che riscuotono a mezzo ruolo, le continue proroghe concesse dal legislatore per la presentazione delle domande d’inesigibilità dei crediti affidati agli agenti della riscossione. L’articolo 3, comma 20, del decreto fiscale (119/2018), convertito dalla legge 136/2018, prevede un ulteriore differimento dei termini per le comunicazioni d'inesigibilità dei ruoli al 2026 per le annualità 2016 e 2017. Per quelli meno recenti va ancora peggio, atteso che le comunicazioni d’inesigibilità dei ruoli possono essere inviate entro il 2042 per i crediti consegnati nel 2000, 2041 per quelli trasmessi nel 2001 e così via. Si parte dall’annualità di consegna meno recente fino ad arrivare a quella più recente, che è il 2015.
Dunque, per la presentazione delle domande d’inesigibilità dei ruoli sia per quelli più vecchi che per quelli consegnati di recente dagli enti creditori, enti locali compresi, agli agenti della riscossione, il citato articolo 3, comma 20, del decreto fiscale dispone l’ennesimo differimento dei termini per le comunicazioni d'inesigibilità dei ruoli al 2026 per le annualità 2016 e 2017. Mentre per le annualità più vecchie il termine per la presentazione delle comunicazioni è ancora più ampio. E’ infatti ammessa la trasmissione d’inesigibilità dei crediti non riscossi entro il 2042 per quelli affidati nel 2000. Le domande vanno trasmesse “per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2026”. Una proroga sostanziosa è stata concessa anche per il 2016 e 2017, in quanto le relative domande dovranno essere trasmesse entro il 31 dicembre 2026. Va evidenziato che il termine ordinario per le comunicazioni d’inesigibilità è 3 anni. Anche questo intervento normativo non fa che aumentare l’incertezza per le amministrazioni creditrici sulle somme che possono essere ancora riscosse e su quelle da iscrivere in bilancio, da ritenere ancora esigibili. La ratio delle continue proroghe è quella di tutelare l’agente della riscossione, evitando che possa essere sanzionato per gli errori commessi. Per esempio, perché non ha notificato le cartelle, le ha notificate oltre il termine di decadenza, le ha spedite a un indirizzo errato, non ha svolto le azioni esecutive, le ha esperite senza aver osservato il termine di prescrizione e via dicendo. In questi casi l’amministrazione creditrice può sanzionare il concessionario. Deve però dimostrare che non ha svolto l’attività con la dovuta diligenza e che si è reso responsabile della mancata riscossione. Una volta trasmesse le domande d’inesigibilità deve essere adottato, in presenza di irregolarità e inadempienze dell’esattore, un atto di contestazione delle sanzioni. Il provvedimento sanzionatorio deve contenere, a pena di nullità, l'esposizione analitica degli errori e dei vizi riscontrati. Il concessionario può produrre osservazioni in merito ai rilievi negativi sul suo operato formulati dall’ente. Qualora l'amministrazione pubblica rifiuti il discarico delle quote, o si apre un contenzioso innanzi alla Corte dei conti oppure il concessionario è tenuto a pagare una sanzione pari a 1/8 dell’importo iscritto a ruolo, a titolo di definizione agevolata.
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