Il dirigente pubblico risponde per falsa timbratura

Corte di Cassazione Penale, Sezione VI – Sentenza 16 ottobre 2018, n. 52207

Servizi Comunali Amministrazioni pubbliche
di Redazione: Galli Gianluca
03 Gennaio 2019

MASSIMA

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 52207 del 16 ottobre 2018, afferma che il dirigente pubblico può essere sottoposto a timbratura, finalizzato ad eseguire il calcolo di di ferie, missioni e buoni pasto e non alla determinazione delle ore di presenza negli uffici, essendo la sua retribuzione parametrata al solo raggiungimento degli obiettivi. Secondo questo principio, nel caso in cui il dirigente pubblico dovesse violare il sistema di rilevazione delle presenze, per qualsiasi motivo, allo stesso non sarebbe applicabile il reato di truffa aggravata, previsto esclusivamente in presenza di un danno erariale economicamente apprezzabile, ma potrebbe incorrere nel reato inserito all'articolo 55-quinques del Dlgs 165/2001 secondo cui «… il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente … é punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600».

Indietro

Giurisprudenza

Allegati

Non hai trovato le informazioni che stavi cercando?

Poni un quesito ai nostri esperti

CHI SIAMO

La posta del Sindaco è rivolto ad amministratori ed operatori degli enti locali: ricco di contenuti sempre aggiornati, il cuore del portale risiede nella possibilità di accedere, in modo semplice e veloce, ad approfondimenti, informazioni, adempimenti, modelli e risposte operative per una gestione efficiente e puntuale dell'attività amministrativa.

La Posta del Sindaco - ISSN 2704-744X

HALLEY notiziario

INFORMAZIONI

Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale

In collaborazione con:

la posta del sindaco

CONTATTI

Email

halley@halley.it

Telefono

+39 0737.781211

×