Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Pagamenti della pubblica amministrazione
Servizi Comunali PagamentiApprofondimento di Matteo Barbero
Pagamenti della pubblica amministrazione
Matteo Barbero
Il 2019 sarà un anno decisivo per la lotta ai ritardati pagamenti della pubblica amministrazione. La manovra approvata dal Parlamento mette in campo, a tal fine, un doppio ordine di strumenti: da un lato, consente agli enti di accendere anticipazioni di liquidità straordinarie per onorare i propri debiti commerciali, dall’altro prevede che dal prossimo anno scattino pesanti penalizzazioni per chi non si adeguerà.
Quello dei tempi biblici nel saldare le fatture è un problema annoso del nostro paese, che in passato ci ha attirato anche gli strali dell’Unione europea e che continua a restare irrisolto malgrado la forte iniezione di liquidità operata negli anni scorsi, prima col il dl 35/2013 e poi con il dl 66/2014. Le cose sono un po' migliorate, ma siamo ancora lontani dal traguardo. Per questo, la legge di bilancio 2019 (l 145/2018) torna a intervenire sul tema.
Da un lato, i commi 849 e seguenti introducono la possibilità per le P.A. di richiedere a banche, intermediari finanziari, Cassa depositi e prestiti e istituzioni finanziarie comunitarie anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. A differenza dei due precedenti provvedimenti (che prevedevano tempi lunghi di ammortamento), però, le nuove anticipazioni dovranno essere rimborsate entro il prossimo 15 dicembre (data molto infelice). Le richieste dovranno essere presentate entro il 28 febbraio 2019, corredate da una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’ente richiedente, contenente l’elenco dei debiti da pagare. Gli enti dovranno effettuare il pagamento entro quindici giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell’istituto finanziatore. E’ bene precisare che, sebbene si tratti di uno strumento facoltativo, la sua mancata attivazione potrebbe comportare l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 857, ovvero un’applicazione raddoppiata delle misure di velocizzazione dei tempi di pagamento previste dai successivi commi 858–872.
Queste ultime rappresentano il bastone, dopo la carota. Esse introducono, a partire dal 2020. una serie di vincoli contabili a carico degli enti che non riducono il proprio debito commerciale residuo almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ovvero presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti non rispettoso dei termini fissati dall’art. 4 del dlgs 231/2002. Per gli enti in contabilità finanziaria dovrà essere stanziato nella parte corrente del bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non sarà possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluirà nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo differenziato in base allo stock debitorio ed al ritardo medio nei pagamenti. L’accantonamento dovrà essere perfezionato entro il 31 gennaio dell’esercizio in cui sono state rilevate le predette condizioni riferite all’esercizio precedente. Poiché, come detto, tale disciplina diventerà efficace dal 2020, si ritiene che essa si applichi a valere sul bilancio 2020-2022 e non già sull’annualità 2020 del bilancio 2019-2021. In altri termini, il primo accantonamento dovrà essere disposto entro il 31 gennaio 2020 se nel 2019 l’ente non avrà ridotto il proprio debito commerciale almeno del 10% rispetto al 2017, ovvero avrà accumulato ritardi nel pagamento delle fatture. E’ quindi chiaro che i prossimi mesi saranno cruciali per evitare di subire penalizzazioni a partire dall’anno venturo.
4 gennaio 2019
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