Conflitto di interesse

Risposta al quesito del dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
08 Gennaio 2019

Richiesta di parere su conflitto di interesse tra Assessora alla Cultura e ai Servizi socio - assistenziali e ruolo di Presidente del proprio coniuge di una Associazione sul territorio che ha sede, con comodato d'uso, in importante immobile storico del Comune, e che si occupa di formazione dei genitori, degli organismi di partecipazione scolastica, delle politiche della famiglia, dei media istituzionali e dell'educazione.

Risposta

L’art. 78, comma 2, TUOEL dispone che gli amministratori comunali  devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

Pertanto, qualora giungano all’approvazione della giunta proposte deliberative per le quali ricorrano le predette condizioni, l’assessore dovrà astenersi dal partecipare alla riunione ed alla votazione e, secondo, un’interpretazione più rigorosa  e prudente, finanche allontanarsi da luogo ove si svolge la riunione (anche se, si segnala, l’indirizzo della Corte di Cassazione penale - Sezione VI, sentenza 24 marzo 2016, n. 12539, l'obbligo di astensione previsto dall’art. 78, d. lgs. 267/2000 non ricomprende anche il successivo e correlato obbligo di allontanarsi dall'aula il quale non rientra tra le disposizioni precettive della predetta norma, la quale non prevede detta condotta accessoria, che era invece imposta dal precedente art. 279 del Testo Unico 383/34).

Come precisato dalla giurisprudenza amministrativa, il conflitto di interesse è la situazione  in cui viene a trovarsi un soggetto nel momento in cui deve occuparsi ratione muneris di una questione nella quale ha, potenzialmente, un interesse personale (cfr. T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, 2 maggio 2006, n. 2411).

Il conflitto di interessi riguarda situazioni di pericolo potenziale, atteso che, laddove venga accertata, in conseguenza della situazione di conflitto di interessi, un'alterazione del corso normale dell'attività amministrativa, l’amministratore/ funzionario pubblico sarà chiamato a rispondere del proprio operato in sede penale (per abuso d'ufficio, per turbativa d'asta, e così via). Detto conflitto di interessi, quindi, non è un evento ma è una situazione dovuta a circostanze che possono favorire o aumentare il rischio che gli interessi primari (interessi pubblici) possano essere sacrificati in favore di interessi secondari (interessi privati).

Nel caso specifico degli enti locali, come anzidetto, l’art. 78 d.lgs. n. 267/00 sancisce l’obbligo di astensione degli amministratori in ordine all’approvazione di atti riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado, mentre l'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado. (in giurisprudenza, cfr. tra le molte T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, 2 maggio 2006, n. 2411; T.A.R. Sicilia Catania Sez. II, 30 maggio 2005, n. 953; TA.R. Lombardia Milano Sez. I, 17 aprile 2007, n. 1793; T.A.R. Puglia Lecce Sez. II Sent., 24 dicembre 2007, n. 4447). Costituisce, infatti, orientamento granitico della giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 28 gennaio 2011, n. 693) quello secondo cui, anche in applicazione delle previsioni di cui all’art. 78 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'amministratore pubblico  deve astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto del provvedimento e specifici interessi suoi o di parenti o affini fino al quarto grado, a nulla rilevando che lo specifico fine privato sia stato o meno realizzato e che si sia prodotto o meno un concreto pregiudizio per la p.a..

Inoltre, con sentenza 28.7.2015, n. 3705, il Cons. Stato, sez. V, ha stabilito che, nel disciplinare l’obbligo di astensione degli amministratori l’articolo 78, comma 2, Tuel, per i casi in cui essi o loro parenti siano potenzialmente interessati a delibere dell’organo di cui fanno parte, prevede che questo dovere è configurabile anche nei riguardi dei «provvedimenti normativi o di carattere generale», purché «sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti»

Peraltro, indipendentemente dall’attività deliberativa dell’organo di cui l’assessore fa parte, in ogni caso in cui nell’esercizio delle funzioni assessorili (evidentemente, di carattere politico-amministrativo e non tecnico-gestionale ai sensi dell’art. 107 TUOEL), sempre l’assessore dovrà astenersi da qualsiasi comportamento che possa costituire violazione dei principi d’imparzialità e di buon andamento della PA di cui all’art. 77, comma 1, TUOEL.

D’altra parte, l'ANAC,  con un atto di segnalazione del 4 novembre 2015, n. 7, ha fatto presente in particolare che l’art. 78 prevede che il comportamento degli amministratori degli enti locali deve essere improntato all’imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli organi politici e di quelle proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni. Prescrive, poi, che tali amministratori «devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado» con esclusione dei soli provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici «se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado». Prevede, infine, il co. 5, che «[...] ai consiglieri comunali [...] è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province».

Non sembra ricorrere, inoltre, l’ipotesi d’incompatibilità di cui all’art. 63, comma 1, n. 2 TUOEL, che riguarda esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune (con esclusione, in base al comma 2, di coloro che hanno parte in cooperative sociali iscritte regolarmente nei registri pubblici, tenuto conto che solo tali forme organizzative offrono adeguate garanzie per evitare il pericolo di deviazioni nell'esercizio del mandato), in quanto nella fattispecie – se si è ben compreso, si tratta soltanto di un rapporto di comodato d’uso di un bene comunale.  Peraltro, anche nel caso di servizi, il semplice rapporto di coniugio che lega al socio-amministratore della società chiamata alla gestione dei servizi non sarebbe sufficiente, da solo, a configurare un'ipotesi di conflitto sostanziale con l'Ente, che deve essere, eventualmente, di volta in volta 'rigorosamente accertato'. Infatti, solo per coloro che intendono ricoprire la carica di sindaco o di presidente della provincia, è prevista un'ipotesi d'incompatibilità, specificamente loro dettata dall'art. 61, comma 1bis, del D. Lgs. n. 267/2000, che impedisce di ricoprire le due cariche a coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di appaltatore di lavori o di servizi comunali. La previsione si aggiunge a quella comune di cui all'art. 63, comma 1, n. 2, del T.U.O.E.L. e colpisce i citati amministratori anche in assenza di un vantaggio diretto o indiretto che possa essere imputato loro personalmente, ma rimanga esclusivo del parente che gestisce l'appalto o il servizio, a maggior salvaguardia del principio d'imparzialità dell'azione amministrativa e per porre al riparo coloro che svolgono una pubblica funzione dal sospetto di essere influenzati da interessi confliggenti con quelli del comune.

Per tutti gli altri amministratori non è posta, invece, analoga disposizione, per cui la possibilità di conflitto fra gli interessi del consigliere e quelli del Comune non può essere presunta dall'esistenza di un rapporto di parentela con l'amministratore di un'impresa che opera in servizi o appalti dell'Ente, ma va accertata adeguatamente. Qualora infatti l'amministratore sia estraneo agli interessi dell'impresa che gestisce l'appalto o il servizio, che rimangono esclusivamente riferibili al coniuge, l'incompatibilità non sussiste, fermo restando comunque l'obbligo di cui all'art. 78 del decreto legislativo n. 267/2000, che impone agli amministratori di improntare il proprio comportamento, nell'esercizio delle funzioni, all'imparzialità e al principio di buona amministrazione e di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione delle delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti e affini sino al quarto grado (cfr., in tale senso il parere Min. Interno 25 maggio 2010).

7 gennaio 2019        Eugenio De Carlo

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