Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Per il fcde un alleggerimento limitato
Servizi Comunali Bilancio preventivoApprofondimento di Matteo Barbero
Per il fcde un alleggerimento limitato
Matteo Barbero
La manovra 2019 consente agli enti locali di ridurre l’accantonamento, ma solo per il 2019 ed unicamente da parte degli enti rispettosi dei tempi di pagamento delle fatture. Da valutare l'impatto contabile dell'operazione.
Il comma 1015 della L. 145/2018 consente agli enti locali, in determinati casi, di alleggerire il fondo crediti di dubbia esigibilità (fcde) stanziato nel preventivo relativo al triennio in corso.
Tale norma recita, infatti: “Nel corso del 2019 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2019-2021 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l’esercizio 2019 nella missione «Fondi e Accantonamenti» ad un valore pari all’80 per cento dell’accantonamento quantificato nell’allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:
a) con riferimento all’esercizio 2018 l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e le fatture ricevute e scadute nell’esercizio 2018 sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;
b) se il debito commerciale residuo, di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine del 2018 si è ridotto del 10 per cento rispetto a quello del 2017, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione”.
Il successivo comma 1016 estende tale facoltà anche agli “enti locali che, pur non soddisfacendo i criteri di cui al medesimo 1015, rispettano entrambe le seguenti condizioni:
a) l’indicatore di tempestività dei pagamenti, al 30 giugno 2019, calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e le fatture ricevute e scadute nel semestre sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;
b) se il debito commerciale residuo, di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato al 30 giugno 2019 si è ridotto del 5 per cento rispetto a quello al 31 dicembre 2018, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione”.
Mentre in questo secondo caso è evidente che sia necessario agire in variazione, nel primo, a parere di chi scrive, è già possibile costruire il bilancio con un accantonamento ridotto, se ne ne ricorrono i presupposti. E’ vero, infatti, che la formulazione letterale della norma consente solo di “variare” il documento contabile, ma un doppio passaggio sarebbe assurdo ed in contrasto con il principio di economicità dell’azione amministrativa. Del resto, gli enti sono già oggi in grado di conoscere l’andamento dei pagamenti e del proprio stock debitorio nello scorso esercizio e siccome il termine per il varo dei preventivi scade a fine febbraio non pare implausibile leggere la norma in senso più flessibile.
Più sostanziale, invece, l’esigenza di raccordare la nuova disciplina con quella dettata dalle norme contabili. Ricordiamo, infatti, che il fcde serve a sterilizzare il rischio insoluto, evitando che entrate di dubbia o difficile esazione possano alimentare spesa. Esso si inserisce nel contesto della nuova contabilità (D. Lgs. 118/2011), che impone di accertare anche tali entrate per intero e “per competenza”, limitando ai soli casi tassativamente previsti l’accertamento per cassa (in precedenza, assai diffuso proprio in funzione “assicurativa”). Una riduzione disinvolta di tale accantonamento, quindi, potrebbe mettere a rischio il bilancio. Il fcde, inoltre, non va per così dire “dimenticato”, subito dopo l'approvazione del bilancio di previsione, ma va monitorato passo passo nel corso dell'anno (in particolare negli equilibri e nell'assestamento) fino ad essere quantificato in via definitiva nel rendiconto, dove va a “occupare”, cioè a bloccare, una parte corrispondente dell'avanzo di amministrazione. Ovviamente, la dinamica dell’accantonamento sarà influenzata, otre che dalle eventuali variazioni apportate agli stanziamenti delle entrate che lo alimentano, anche e soprattutto dall’andamento della riscossione: se quest’ultima dovesse segnare il passo e mostrare un andamento peggiore di quello previsto in base al trend storico, sarà assai difficile agire in riduzione anche rispettando le condizioni previste dalla legge di bilancio.
In tutti i casi in cui non si può o non è ritenuto opportuno avvalersi delle nuove disposizioni, restano pienamente in vigore quelle a regime, per cui l’accantonamento deve essere almeno pari, per il 2019, all’85 per cento dell’importo calcolato in base alle prescrizioni dell’allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, per il 2020 al 95 per cento e per il 2021 al 100 per cento.
Ricordiamo, inoltre, che in base al comma 1017, nessuno sconto spetta alle amministrazioni che, con riferimento agli esercizi 2017 e 2018, non hanno pubblicato nel proprio sito internet, entro i termini previsti dalla legge, gli indicatori concernenti i tempi di pagamento ed il debito commerciale residuo.
L’eventuale riduzione all’80 per cento, infine, dovrà essere valutata anche in relazione alla sua incidenza sul consuntivo 2019: al momento, infatti, non è stato esteso il c.d. metodo semplificato per il calcolo del fcde a rendiconto, che quindi potrà essere utilizzato solo più per l’esercizio 2018. Ciò significa che, in mancanza di correttivi, l’alleggerimento a preventivo dovrà essere recuperato comunque nell’avanzo.
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