Approfondimento di Luigi Oliveri

Obbligatoria la pausa di 30 minuti successivamente allo svolgimento di 6 ore lavorative

Servizi Comunali Contratti collettivi nazionali
di Oliveri Luigi
22 Gennaio 2019

Approfondimento di Luigi Oliveri                                                                                  

 

Obbligatoria la pausa di 30 minuti successivamente allo svolgimento di 6 ore lavorative

Oliveri Luigi

La pausa di 30 minuti successivamente allo svolgimento di 6 ore lavorative è da considerare obbligatoria.

Tale pausa è espressamente prevista dall'articolo 8, comma 1, del d.lgs 66/2003: "Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalita' e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo".

La legge, quindi considera la pausa come un obbligo del lavoratore che "deve" sospendere l'attività lavorativa e contestualmente demanda alla contrattazione collettiva il compito di stabilire come definire la durata e le modalità della pausa; quindi il Ccnl può solo determinare quanto dura la pausa ed eventuali modi di fruizione.

Il Ccnl 21.8.2018 sul punto, all'articolo 26, comma 1, dispone: "Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui agli artt.45 e 46 del CCNL del 14.9.2000 e tenendo conto delle deroghe in materia previste dall’art. 13 del CCNL del 9.5.2006".

Anche se la norma qualifica la pausa come un diritto, si tratta comunque di un dovere: il contratto non può certo modificare le disposizioni normative.

La norma contrattuale va letta, quindi, coordinandola con la già vista disposizione dell'articolo 8, comma 1, del d.lgs 66/2003 ed intesa esclusivamente come disposizione finalizzata a stabilire la durata della pausa, senza poterla trasformare da obbligo in diritto rinunciabile.

A questo proposito, l'Aran si è pronunciata di recente, come segue con l’orientamento applicativo CFL31 che ha risposto al quesito se, in caso di prestazione di lavoro individuale eccedente le sei ore (per un tempo limitato ad alcune decine di minuti), volta a compensare le carenze di orario che si possono determinare nell’ambito della fruizione della flessibilità dell’orario di lavoro, è obbligatorio osservare la pausa di 30 minuti, di cui all’art.26 del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018. L’Aran ritiene che “l’art.26, comma 1, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, in coerenza con le previsioni del D.Lgs.n.66/2003, configura la pausa come obbligatoria in presenza di una prestazione di lavoro giornaliera che ecceda le sei ore, qualunque sia la ragione giustificativa di tale prolungata durata dell’orario di lavoro".

I dipendenti, ad esempio, con orario giornaliero di 7,12 ore, quindi, sono obbligati a sospendere la propria attività lavorativa per mezz'ora. Il che significa che l'orario di conclusione della giornata lavorativa, se l'ingresso è alle 8, non è alle 15,12 ma alle 15,42.

Lo stesso vale, comunque, per qualsiasi attività lavorativa che finisca per oltrepassare le sei ore, senza possibilità di lecito accordo tra datore e lavoratore di rinunciare alla pausa, perché essa va considerata come diritto indisponibile al pari delle ferie.

8 gennaio 2019

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