Approfondimento di Alessandro Russo

la Corte dei conti apre alla modifica in itinere del costo della prestazione legale? Note critiche a Corte dei conti Emilia Romagna n. 144/2018/VSGO

Servizi Comunali Incarichi professionali
di Russo Alessandro
18 Gennaio 2019

Approfondimento di Alessandro Russo                                                                     

LA CORTE DEI CONTI APRE ALLA MODIFICA IN ITINERE DEL COSTO DELLA PRESTAZIONE LEGALE? NOTE CRITICHE A CORTE DEI CONTI EMILIA ROMAGNA N. 144/2018/VSGO

Alessandro Russo

 

Con deliberazione n. 144/2018/VSGO  la Corte dei conti Emilia-Romagna si esprime sulle modalità di gestione dei servizi legali e di patrocinio dell’Unione dei Comuni della Romagna forlivese e lo fa dopo l’emanazione delle linee guida Anac n. 12/2018[1].

Il Collegio dei conti afferma che dall’entrata il vigore del nuovo codice dei contratti il singolo incarico di patrocinio legale, conferito in relazione a una specifica lite, è sottoposto al regime dell’art. 17, che considera come contratto escluso, ma certamente non estraneo al codice, la rappresentanza legale di un cliente, da parte di un avvocato, in un procedimento giudiziario dinanzi a organi giurisdizionali, nonché la consulenza legale fornita in preparazione di detto procedimento.

Anche l’affidamento del singolo incarico legale dovrà così rispettare i principi di economicità, efficacia, trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità e pubblicità elencati nell’art. 4.

L’applicazione al singolo patrocinio dei principi del codice dei contratti confermerebbe l’impossibilità di considerare la scelta dell’avvocato esterno all’ente connotata da carattere fiduciario.

La Corte ritiene che, prima di affidare all’esterno, debba obbligatoriamente verificarsi che all’interno dell’Ente manchino professionalità adeguate allo svolgimento dell’incarico, anche di patrocinio legale, ai sensi dell’art 7 c. 6 D.Lgs. n. 165/2001 smi: <<Tale accertamento non implica che debbano necessariamente essere assenti idonee professionalità all’interno dell’ufficio legale; in quest’ultimo caso la Pubblica Amministrazione ha l’onere di accertare, mediante rigorosa procedura, l’impossibilità da parte di dette professionalità a svolgere l’incarico, in ragione del loro documentato carico di lavoro.>>.

Il Collegio poi ricorda come le linee guida n. 12/2018 abbiano evidenziato che in materia di affidamento di patrocini legali rientra tra le migliori pratiche l’istituzione di elenchi di operatori qualificati, a seguito di una procedura trasparente e aperta, oggetto di adeguata pubblicità, dai quali selezionare gli operatori che saranno invitati a presentare offerte[2].

Attestandosi nel solco delle sue precedenti decisioni, la Corte dei conti afferma che solo per eccezionali e motivate ragioni di urgenza, non dipendenti dall’inerzia della stazione appaltante, sarebbe consentito l’affidamento diretto, senza previa selezione comparativa.

Il Collegio poi sembrerebbe prendere atto delle linee Anac 12/2018 quanto sostiene: <<Altro caso in cui la Pubblica Amministrazione può legittimamente procedere a un affidamento diretto è quello in cui vi sia un a consequenzialità tra incarichi, in caso dei diversi gradi di giudizio, (…), occorre che l’Amministrazione si riservi, già nell’avviso relativo all’affidamento, tale possibilità. >>. In mancanza di questi presupposti, l’affidamento di un appalto di servizi legali potrebbe rivelarsi elusivo dei principi posti dall’art. 4 e configurare un danno all’erario.

Al termine di queste premesse il Giudice contabile elenca le criticità emerse nella gestione dei servizi legali e di patrocinio dell’Unione dei Comuni della Romagna forlivese.

Il mancato inserimento nel Documento Unico di Programmazione (DUP) dell’incarico di patrocinio legale: <<che pur non rientrando nel contenuto necessario del DUP, risponde ad un criterio di buon andamento e corretta gestione delle risorse pubbliche anche in funzione di una stima appropriata delle coperture finanziarie>>[3].

L’Unione infatti non regolamentava in alcun modo l’affidamento di patrocini legali all’esterno e non aveva nemmeno adeguatamente pubblicizzato la volontà di affidare gli incarichi di patrocinio[4].

Il Collegio rileva poi l’assenza di adeguata procedura comparativa per l’affidamento degli incarichi legali, sostenendo – si ritiene in parziale divergenza con le linee Anac 12/2018 – che: <<L’affidamento diretto di un incarico di patrocinio legale al di fuori di una procedura comparativa si pone in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, poiché in contrasto con i principi di imparzialità, pubblicità e concorrenza.>>[5].

Evidenzia ancora la Corte la mancanza di motivazione esplicita in merito alla congruità del preventivo, che dovrebbe presentare adeguate decurtazioni rispetto ai valori medi del DM 55/2014[6] e che deve essere posto il stretta relazione all’effettivo valore della controversia e non al quantum richiesto nella domanda avversaria.

Il Collegio poi afferma che il responsabile del procedimento sarebbe tenuto a chiedere ogni anno al professionista di confermare o meno il preventivo di spesa, in modo da assicurare le adeguate coperture.

Chi scrive critica fermo l’arresto.

Ed anzi afferma che il Collegio consentendo all’appaltatore di modificare il costo della prestazione durante l’opera cada in errore[7].  

Accettando l’incarico infatti il professionista si sottopone alle regole dettate dalla stazione appaltante e - in via preventiva - al costo della sua offerta, che comprende necessariamente il rischio d’impresa.

Così - tranne in casi assolutamente eccezionali e adeguatamente motivati[8] - l’appaltatore non potrà discostarsi dall’offerta proposta che ha visto l’incontro e l’accettazione della stazione appaltante; diversamente argomentando si violerebbe infatti il principio di concorrenza, che permea ineluttabilmente tutto il codice dei contratti.  

Si ritiene quindi che il principio di economicità dell’azione amministrativa richiamato dall’art. 4 del codice dei contratti, vada letto nel caso dell’affidamento del servizio legale - come in altri - in termini di stretta osservanza e non dia modo all’appaltatore di discostarsi dall’offerta presentata ed accolta dalla stazione appaltante.

Il Collegio rileva inoltre come l’Unione non abbia ottemperato agli obblighi sulla trasparenza degli incarichi di affidamento legale, imposti dall’art. 15 D.Lgs. n. 33/2013 smi.

Ed in merito alle questioni interpretative legate all’art. 15: <<Questa Sezione ritiene che il citato articolo, lì ove riferisce l’obbligo genericamente agli “incarichi di collaborazione o consulenza”, debba necessariamente considerarsi riferito anche agli incarichi di patrocinio legale affidati all’esterno; tale lettura trova un riscontro da parte dell’Anac, limitatamente a quanto espresso in sede di FAQ in materia di trasparenza (FAQ 6.6).>>[9].

Al termine della sua indagine la Corte dei conti decide per l’invio degli atti alla Procura contabile perché valuti eventuali profili di responsabilità in relazione agli affidamenti legali dell’anno 2015 dell’Unione dei Comuni della Romagna forlivese, effettuati senza prima aver accertato adeguatamente l’assenza di professionalità interne, senza un’adeguata procedura comparativa e per compensi giudicati troppo elevati. 

14 gennaio 2019

 

[1] Questa decisione è l’ultimo anello di una catena in materia di controllo sulla gestione del servizio legale che nell’anno 2017 ha visto impegnata la Corte dei conti Emilia-Romagna. Per un controllo più approfondito si richiamano le deliberazioni nn. 73, 74, 75, 77, 78, 81/2017/VSGO Corte dei conti Emilia Romagna.

[2] L’istituzione di un albo degli Avvocati dell’ente è stata inoltre condivisa dal Consiglio di Stato nel parere n. 2017/2018 reso proprio sulle linee Anac sull’affidamento del servizio legale in consultazione. Si veda su questa Rivista A. RUSSO Il Consiglio di Stato introduce il principio di ripartizione nella selezione dell’affidamento dell’incarico legale, 2018.

[3] Corte dei conti Emilia Romagna delib. n . 144/2018/VSGO. La Corte emiliana rilevava la medesima criticità anche nelle delibere nn. 74, 75, 77, 78/2017/VSGO.

[4] Afferma il Collegio: <<l’espletamento di una procedura comparativa per l’assegnazione di incarichi esterni implica che l’avviso per la partecipazione sia adeguatamente pubblicizzato, prima del decorso del termine stabilito per la presentazione delle domande, per un congruo periodo di tempo, sul sito web istituzionale dell’ente (…) ; tale periodo, (…), non dovrebbe avere durata inferiore a 15 giorni.>> cfr. Corte dei conti Emilia Romagna nn. 114/2018/VSGO e 81/2016/REG. .

[5] Cfr. Corte dei conti Emilia Romagna delib. n. 144/2018/VSGO, il Collegio poi continua: <<In merito alla previsione regolamentare per la quale tra i soggetti in elenco gli incarichi d’importo inferiore a € 40.000 vengono affidati direttamente o previo informale confronto concorrenziale tra i preventivi presentati da almeno 3 professionisti iscritti e ritenuti idonei, è necessario evidenziare l’illegittimità di previsioni che non stabiliscano l’affidamento a seguito di procedura comparativa. Nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, l’amministrazione pubblica deve stabilire preventivamente, in via regolamentare (e non, di volta in volta, a propria discrezione): - i criteri di selezione, dall’elenco degli operatori qualificati, dei soggetti tra i quali svolgere la valutazione comparativa; - il numero di soggetti tra i quali sarà effettuata la comparazione, eventualmente differenziandolo in ragione della natura o dell’importanza della fattispecie; - i criteri sulla base dei quali verrà effettuata la valutazione comparativa.>>.

[6] In ordine all’equità del compenso in relazione ai parametri forensi, si ritiene che, ai sensi dell’art. 9 quaterdiecies c. 3 Legge n. 172/2017, che dispone: <<La Pubblica Amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto>>, la Pubblica Amministrazione gode ancora della facoltà di applicare l’equo compenso in una forma più attenuata, potendo abbattere - pesantemente - i parametri previsti dal DM n. 55/2014 smi.  

[7] Inteso nel senso di errare e in questo solo: <<quel volgersi distogliendosi da, conseguenza di una svolta singolare nel volgersi ora qui ora la, dell’esserci. (…). L’erranza è l’ambito di quella svolta nella quale agevolmente l’esistenza insistente si perde e si sbaglia sempre di nuovo. Il velamento dell’ente velato nella sua totalità, domina nello svelamento di questo o quell’ente; in quanto oblio del velamento tale svelamento diventa erranza.>> M. HEIDEGGER Sull’essenza della verità, Armando editore, 1999, ristampa del 1943.

[8] Che nel caso di specie non possono che concretizzarsi in una nuova fase istruttoria, decisa eccezionalmente dal Giudice, magari disponendo una nuova CTU; che obbliga le parti ad ulteriori attività processuali.

[9] Il Collegio ricorda inoltre che l’art. 15 c. 3 D.Lgs. n. 33/2013 smi ha previsto che in caso di omessa pubblicazione degli incarichi di collaborazione o consulenza: <<il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta (…). Sulla base del quadro attuale, pertanto, la competenza ad accertare la responsabilità in caso di omessa pubblicazione non è più attribuita alla magistratura contabile, bensì all’ente pubblico presso il quale è in servizio il funzionario che ha disposto detto pagamento.>>.

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