Autorizzazione COSFEL a Ente deficitario, per assunzione Istruttori di vigilanza, la cui spesa è finanziata da proventi codice della Strada
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta al quesito del dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiAd un vigile assunto a tempo indeterminato part time 50% l’indennità di vigilanza spetta intera o metà?
L’art. 55, comma 1, del CCNL Funzioni locali 21.5.2018 stabilisce che al “personale con rapporto a tempo parziale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento”.
La regola generale è pertanto quella del riproporzionamento del trattamento economico in relazione alla durata della prestazione lavorativa così come meglio precisato dal successivo comma 10 del medesimo articolo laddove è stabilito che il “trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa categoria e profilo professionale”.
In questo senso è orientato anche l’ARAN che con il parere ARAN_1620 ha ritenuto che ai fini della definizione del trattamento economico del personale a tempo parziale la regola fondamentale è quella del riproporzionamento dello stesso, in relazione alla ridotta durata della prestazione lavorativa, con riferimento a tute le competenze fisse e periodiche (dall’art. 6, comma 9, del CCNL del 14.9.2000).
Trattandosi, quindi, di un vincolo rigido e generale stabilito direttamente dal CCNL esso riguarda tutte, indistintamente, le voci del trattamento economico del personale titolare di tale tipologia di rapporto e, quindi, anche le indennità di vigilanza, di cui all’art.37, comma 1, lett.b), primo e secondo periodo, del CCNL del 6.7.1995, come integrato dall’art.16 del CCNL del 22.1.2004. In proposito si può anche evidenziare che un diverso comportamento (di erogazione piena del compenso) potrebbe risultare del tutto ingiustificato e irragionevole, anche in considerazione della circostanza che un lavoratore a tempo parziale rende comunque una prestazione ridotta rispetto ad un lavoratore a tempo pieno e, conseguentemente, si riduce anche la quantità delle attività che giustificano l’erogazione del compenso.
In sostanza, si ritiene che sussiste sempre uno stretto legame tra tempo di lavoro, attività lavorativa e quantificazione dell’emolumento ad essa connesso.
17 gennaio 2019 Angelo M. Savazzi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
AGID – Determinazione 24 aprile 2025, n. 65 (Comunicato in GU Serie Generale n.114 del 19-05-2025)
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 30 aprile 2025 – Id: 34201
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: