Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Contributo ai comuni fino a 20.000 abitanti
Servizi Comunali Opere pubbliche Trasferimenti erarialiApprofondimento di Matteo Barbero
Contributo ai comuni fino a 20.000 abitanti
Matteo Barbero
Poco meno di 400 milioni per 7.402 enti. Sono questi i numeri del contributo assegnato ai comuni fino a 20.000 abitanti dal comma 107 della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio. Tempi stretti per l’esecuzione dei lavori, che dovranno essere avviati entro il 15 maggio e che dovranno riguardare solo le tipologie di spese ammesse. In caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione (ovvero di parziale o non corretto utilizzo del contributo), l'assegnazione sarà revocata, in tutto o in parte e le economie redistribuite ad altri comuni. Di seguito, proviamo a sintetizzare le caratteristiche essenziali del finanziamento, che occorre tenere ben presenti per evitare problemi in sede di rendicontazione.
Gli interventi devono essere diversi da quelli avviare nella prima annualità dei programmi triennali dei lavori pubblici, dove peraltro vanno inclusi solo quelli superiori ai 100.000 euro. La misura del contributo in esame è, nella maggior parte dei casi, inferiore: esso parte dai 40.00 euro per i comuni fino a 2.000 abitanti e solo per quelli fra 10.001 e 20.000 abitanti raggiunge quota 100.000 euro. Le faq ministeriali confermano che è possibile finanziare anche più progetti, sempre che siano tutti finalizzati alla sicurezza: tale requisito, nei casi dubbi, deve risultare da apposta relazione progettuale. Ad esempio, la realizzazione di parcheggi interrati non è ammissibile (faq 27), così come la mera riqualificazione energetica di un edifico. Il contributo può coprire anche le spese di progettazione, quelle necessarie a effettuare verifiche strutturali o a far fronte agli oneri professionali per la relazione tecnica finale, purché sempre inserite nel quadro economico di una messa in sicurezza.
Deve trattarsi, inoltre, di spese non già integralmente finanziate da “altri soggetti”, il che sembra consentire di utilizzare il contributo per interventi già previsti ma a totale o parziale carico dei comuni (si veda la faq n. 21). Tale requisiti saranno verificati tramite il “Monitoraggio delle opere pubbliche - MOP" della "Banca dati delle pubbliche amministrazioni- BDAP”, ove ciascun ente dovrà specificare le varie fonti di finanziamento dell’opera e i relativi importi nella sezione finanziaria.
Sempre tramite BDAP-MOP dovrà essere comunicato dal Rup l’inizio dei lavori entro il 15 maggio prossimo, a pena, come detto, di revoca del contributo. Per tale ragione, i beneficiari sono tenuti a richiedere, indipendentemente dall’importo della procedura, esclusivamente i CIG e non gli smart CIG: questi ultimi, infatti, non sono ammissibili in quanto non consentono la verifica delle informazioni relative alla data di aggiudicazione definitiva del contratto.
Non è previsto un termine ultimo per il completamento dei lavori, la cui chiusura condizionerà solo l’erogazione del saldo (pari al 50% del totale), mentre l’altra metà verrà anticipata all’avvio del cantiere. Tuttavia, è caldamente consigliato, optare per interventi immediatamente cantierabili, dato che la falce del Viminale colpirà i ritardatari “senza alcuna valutazione discrezionale”. In altri termini, non saranno ammesse deroghe ed eccezioni.
I dati essenziali riguardanti gli interventi finanziati dovranno essere pubblicati in Amministrazione trasparente", sottosezione Opere pubbliche, ed illustrati dai sindaci al consiglio comunale nella prima seduta utile. Eventuali ribassi d'asta resteranno vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione e, successivamente, potranno essere utilizzati per ulteriori investimenti.
I comuni fino a 2.000 abitanti possono affidare i lavori di messa in sicurezza finanziati dallo Stato in modo diretto, mentre quelli da 2.001 fino a 20.000 abitanti possono avvalersi della nuova procedura di affidamento introdotta dal comma 912 della stessa l 145, che impone la consultazione di soli tre operatori economici.
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