Approfondimento di Sergio Trovato

Processo telematico, nuovi adempimenti per gli enti locali

Servizi Comunali Contenzioso tributario
di Trovato Sergio
16 Febbraio 2019

                                                                          

PROCESSO TELEMATICO,

NUOVI ADEMPIMENTI PER GLI ENTI LOCALI

 

 

Il prossimo 1 luglio partirà il processo tributario telematico e gli enti locali dovranno rispettare gli adempimenti previsti per la costituzione in giudizio, per il deposito di atti, documenti e memorie e per la consultazione del fascicolo processuale. Una delle parti interessate potrà richiedere nel ricorso o nel primo atto difensivo anche la discussione della causa con udienza pubblica a distanza. Le nuove regole sono contenute nell’articolo 16 del dl “fiscale” (119/2018), che ha apportato delle modifiche alla disciplina del processo tributario.

Dal 1 luglio di quest’anno, dunque, non sarà più facoltativo per le parti del processo tributario utilizzare i canali telematici e costituirsi in giudizio tramite Pec. L’articolo 16 del dl 119/2018 impone a contribuenti, enti impositori (Agenzie fiscali, enti locali e via dicendo), agenti della riscossione, società pubbliche e miste, che svolgono le attività di accertamento e riscossione per conto delle amministrazioni locali, di costituirsi in giudizio solo per via telematica. Quindi, anche gli atti (ricorsi, memorie difensive) dovranno necessariamente essere sottoscritti con firma digitale. Per gli stessi atti non sarà più ammessa la notifica cartacea, per mezzo degli ufficiali giudiziari e dei messi, ma solo attraverso il sistema di posta elettronica certificata. In particolare, l’utilizzo del canale telematico sarà obbligatorio per i seguenti adempimenti: notifica del ricorso in primo grado; notifica  appello; costituzione in giudizio; deposito di atti,  documenti e memorie; consultazione del fascicolo processuale; estrazioni di copie. Tutti gli atti e i documenti informatici prodotti successivamente alla costituzione in giudizio devono essere depositati esclusivamente mediante il S.i.g.i.t. (Sistema informativo della giustizia tributaria). Ai fini del perfezionamento della notifica, e della decorrenza dei termini, per il mittente fa fede la ricevuta di accettazione da parte del gestore della propria casella Pec; per il destinatario, allo stesso modo, conta la data di ricezione dell’atto, certificato dalla comunicazione del gestore della casella Pec.

L’unica eccezione all’osservanza di queste procedure è rappresentata dalle controversie sotto soglia (3000 euro), per le quali ex lege il contribuente può difendersi personalmente. Com’è noto, infatti, relativamente alle controversie fino a 3000 euro, per i contribuenti non è imposta l’assistenza tecnica. Il valore della controversia è determinato facendo riferimento al tributo in contestazione,  al netto di sanzioni e interessi. In questo caso, è lasciata alla parte la facoltà di avvalersi delle notifiche tramite posta elettronica certificata. Qualora scelga di utilizzare le procedure telematiche, dovrà indicare il proprio indirizzo Pec nel ricorso o nel primo atto difensivo.

Ai difensori abilitati la norma di legge attribuisce il potere di  certificare la conformità degli atti all’originale. Pertanto, i dipendenti di cui si avvalgono l’ente locale, l’Agenzia delle entrate, l’agente della riscossione e così via, hanno il potere di attestare la conformità delle copie informatiche, detenute in originale o in copia conforme, riguardanti: atti processuali di parte; provvedimenti del giudice; documenti su supporto analogico. Nell’esercizio di queste funzioni i difensori e gli altri soggetti abilitati assumono la veste di pubblici ufficiali. La copia informatica munita dell’attestazione di conformità equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto o del provvedimento.

L’articolo 16 sopra citato dispone che una delle parti, nel ricorso o nel primo atto difensivo, può chiedere di discutere la causa in udienza pubblica a distanza, attraverso un collegamento audiovisivo tra l’aula d’udienza e il luogo del domicilio indicato dal contribuente, difensore, ente impositore o agente della riscossione. Naturalmente, deve essere garantita la reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi, nonché la possibilità di udire quanto viene detto in udienza. Il luogo dove la parte processuale si collega in audiovisione è equiparato all’aula d’udienza.

4 febbraio 2019

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