Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Pagamenti debiti commerciali
Servizi Comunali PagamentiApprofondimento di Matteo Barbero
Pagamenti debiti commerciali
Matteo Barbero
Dati contabili da riallineare con quelli della piattaforma per la certificazione dei crediti. In mancanza, gli enti rischiano di subire le forti penalizzazioni previste dalla manovra a decorrere dal 2020.
La l 145/2018 ha dettato, ai commi 858-872, una serie di misure per velocizzare i pagamenti dei debiti commerciali. Tali disposizioni introducono una serie di vincoli a carico degli enti che non riducono il proprio debito commerciale residuo almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ovvero presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti non rispettoso dei termini fissati dall’art. 4 del dlgs 231/2002. In tali casi, a decorrere dal 2020, dovrà essere stanziato nella parte corrente del bilancio un accantonamento denominato “Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:
a) al 5% degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10% del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell’esercizio precedente;
b) al 3% degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell’esercizio precedente;
c) al 2% degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell’esercizio precedente;
d) all’1% degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell’esercizio precedente.
L’accantonamento dovrà essere perfezionato entro il 31 gennaio dell’esercizio in cui sono state rilevate le predette condizioni riferite all’esercizio precedente. A far fede, al riguardo, saranno i dati relativi alle fatture ricevute e scadute presenti sulla piattaforma per la certificazione dei crediti (PCC). E qui iniziano i problemi. Molti enti, infatti, a causa dei numerosi problemi tecnici della PCC, non la alimentano correttamente perché non comunicano la scadenza delle fatture, spesso da correggere o imputare manualmente e non caricano nel sistema le contestazioni o il contenzioso, anch’esse operazioni manuali. Il ritardo rilevato dalla piattaforma è quindi spesso sovrastimato, mentre con le norme in commento questo diventa dal 2019 l’unico dato ufficiale di riferimento.
Come evidenziato da Anci, “la nuova disciplina rischia di addossare agli enti i le conseguenze delle disfunzionalità evidenti della PCC, con una operazione dirigista, purtroppo diffusa in materia finanziaria, che ignora l’esigenza di adattare gli strumenti tecnologici alle condizioni istituzionali e tecnico-organizzative”.
Pur auspicando un ripensamento da parte del legislatore, è comunque altamente consigliabile che gli uffici finanziari provvedano al più presto ad una verifica circa eventuali (probabili) disallineamenti fra le risultanze della contabilità e quelle della PCC. Si tratta di un’attività urgente per le amministrazioni che intendono avvalersi delle anticipazioni di liquidità previste dalla stessa l 145 (visto che proprio dalla PCC deve essere scaricata la documentazione di supporto alla richiesta), ma opportuna anche per altre, che altrimenti rischieranno di trovarsi ingiustamente penalizzate a partire dal prossimo esercizio.
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