Approfondimento di Luciano Catania

Incentivo destinato al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al trattamento accessorio del personale dipendente

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di Catania Luciano
12 Febbraio 2019

Approfondimento di Luciano Catania                                                                          

Incentivo destinato al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al trattamento accessorio del personale dipendente

Luciano Catania

 

Il comma 1091 della legge di stabilità 2019 ha sancito che i Comuni possono destinare fino al 5 per cento del maggior gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’imposta municipale propria e della TARI, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale.

Le somme da destinare al salario accessorio sarebbero in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e, quindi, in deroga ai limiti di legge relativi all’ammontare complessivo dei fondi destinabili al salario accessorio.

Il maggiore gettito accertato e riscosso è quello dell’esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato. La destinazione del 5 per cento è limitata all’anno di riferimento.

La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell’IRAP a carico dell’amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all’accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell’articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale.

Altra condizione necessaria per potere destinare le somme al potenziamento delle risorse strumentali ed al trattamento accessorio del personale coinvolto è quella che i comuni abbiano approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione dev’essere approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente (comma 1), mentre il rendiconto dev’essere deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo (comma 7).

La norma parla espressamente di “termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”, non prendendo in considerazione eventuali proroghe stabilite con decreto del Ministro dell’Interno.

Il comma in esame, diversamente da quanto previsto in materia di tariffe ed aliquote e regolamenti tributari (art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, Legge n. 448/2001) non fissa il termine  in quello “stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”

Tale diversa dizione induce a ritenere che il 5 per cento di cui trattasi non possa essere destinato al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici e al trattamento accessorio del personale dipendente, qualora il bilancio di previsione non sia stato approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente e qualora il rendiconto non sia stato esitato favorevolmente dal Consiglio comunale entro il 30 aprile.

La norma, poi, fa due volte riferimento alla potestà regolamentare dei Comuni. Il primo riferimento è alla facoltà di regolamentazione del tributo di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il secondo prevedendo un regolamento per disciplinare le modalità di ripartizione dell’incentivo.

Per alimentare la somma incentivante occorre che cresca il gettito “accertato e riscosso”. Sembra che sia da escludersi dalla base di calcolo ogni versamento effettuato spontaneamente dal contribuente, anche attraverso il ravvedimento operoso.

Il legislatore, infatti, vuole premiare unicamente l’azione di recupero posta in essere dagli uffici e non il mero incremento delle somme riscosse.

Secondo Anci-Ifel, il regolamento comunale potrebbe prevedere l’incentivo anche per le somme versate a titolo di ravvedimento operoso, qualora ci fosse a monte un’apposita e mirata campagna di recupero fiscale.

L’interpretazione, però, non appare del tutto convincente, visto che una specifica e finalizzata campagna di lotta all’evasione, pur aumentando le entrate tributarie dell’ente, non determinerebbe sicuramente la crescita della base sulla quale calcolare il 5 per cento.

La quota destinata al trattamento accessorio è attribuita al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all’accertamento dei tributi erariali e dell’evasione contributiva (ex art. 1 dl n. 203 del 2005).

Si tratta di una collaborazione tra enti locali, Agenzia delle entrate ed Inps mai effettivamente decollata.

La legge prevede che, per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa, la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e contributivo sia incentivata mediante il riconoscimento di una quota delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del Comune che abbia contribuito all'accertamento stesso.

La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

E’, quindi, rimessa al tavolo di contrattazione la ripartizione del 5% tra la quota da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e quella da destinare al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale.

Le norme in commento non si applicano qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione.

La limitazione appare corretta, poiché in regime di affidamento esterno del servizio, le attività svolte all’interno delle strutture comunali per assicurare il monitoraggio ed il controllo, ed in generale il miglior funzionamento della concessione, potrebbe già trovare un’ulteriore remunerazione in altri istituti (la produttività o gli incentivi per funzioni tecniche, previsti dall’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, che include anche i servizi).

Sulle maggiori entrate tributarie determinate dall’affidamento esterno del servizio, il Comune già paga la remunerazione al concessionario e non appare possibile che a questa si aggiunga anche l’incentivo al proprio personale.

10 febbraio 2019

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