Approfondimento di Amedeo Di Filippo

Illegittima l’esclusione dal godimento del servizio assistenziale del disabile grave non in regola con i pagamenti - Tar Lazio, sez. Latina, sentenza n. 68 del 5 febbraio 2019

Servizi Comunali Servizi alla persona
di Di Filippo Amedeo
14 Febbraio 2019

Approfondimento di Amedeo Di Filippo                                                                 

Illegittima l’esclusione dal godimento del servizio assistenziale del disabile grave non in regola con i pagamenti - Tar Lazio, sez. Latina, sentenza n. 68 del 5 febbraio 2019

Amedeo Di Filippo

Tar Lazio, sez. Latina, sentenza n. 68 del 5 febbraio 2019

E’ illegittimo il provvedimento con cui il Comune dispone l’espulsione dal godimento del servizio assistenziale del disabile grave non in regola con i pagamenti, in quanto misura manifestamente eccessiva, avuto riguardo sia alla particolare considerazione che la Costituzione riserva alla condizione dei disabili, sia alla possibilità per l’ente locale di ricorrere agli ordinari strumenti di recupero dei crediti.

Al Tar si è chiesto l’annullamento degli atti con cui il Comune ha ridefinito la compartecipazione economica degli utenti del centro diurno comunale per i disabili, approvando le fasce di contribuzione e relative quote nonché i criteri e le modalità di valutazione della situazione economica degli utenti stessi.

I ricorrenti hanno eccepito che, nel definire le modalità di compartecipazione alla spesa, il Comune ha fatto riferimento alla situazione economica della famiglia di appartenenza e non del solo diretto interessato; e inoltre che l’erogazione del servizio viene subordinata alla preventiva contribuzione, prevedendo in caso di mancato pagamento della retta mensile l’allontanamento del disabile dalla struttura di accoglienza.

Il ragionamento proposto dai giudici del Tar Latina con la sentenza n. 68 fa riferimento all’art. 3, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 109/1998, nel frattempo abrogato a seguito dell’entrata in vigore, nel 2014, del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) relativa alle informazioni necessarie per la determinazione dell’Isee. Disposizione che prescriveva di tenere conto del reddito del solo assistito.

Di grande attualità è invece la parte finale della sentenza, in cui i giudici amministrativi censurano gli atti comunali per difetto di proporzionalità, in quanto la misura espulsiva dal godimento del servizio assistenziale in capo al disabile grave non in regola con i pagamenti, “appare misura manifestamente eccessiva, avuto riguardo, da un lato, alla particolare considerazione che gli artt. 3, comma 2, e 38 Cost. riservano alla condizione dei disabili e, dall’altro, alla sufficiente tutela, apprestata per le finanze dell’ente locale, dagli ordinari strumenti di recupero dei crediti non soddisfatti”.

11 febbraio 2019

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