MATERIALE WORKSHOP: LA GESTIONE CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI: IL RUOLO DI COORDINAMENTO DEL SEGRETARIO COMUNALE
Sintesi dell'intervento della Dott.ssa Elena Brunetto
Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro – Sentenza 8 febbraio 2019, n. 3813
Servizi Comunali Trattamento economicoMASSIMA
La Corte di Cassazione, con la sentenza dell' 8 febbraio 2019, n.3813, nel valutare la corretta procedura di valutazione del Segretario comunale ha sottolineato la norma contrattuale (art. 42, CCNL 1998-2001 e successivi rinnovi contrattuali) in merito alla retribuzione di risultato stabilisce che "ai segretari comunali e provinciali è attribuito un compenso annuale, denominato retribuzione di risultato, correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti, ad eccezione dell'incarico di funzione di direttore generale". Inoltre, il medesimo articolo stabilisce che "ai fini della valutazione dei risultati conseguiti e dell'erogazione della relativa retribuzione ad essa correlata, gli enti utilizzano, con gli opportuni adattamenti, la disciplina adottata ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1999 (per la valutazione dei dirigenti ), relativo alla definizione di meccanismi e strumenti di monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati". In merito alla valutazione dei dirigenti, cui la norma contrattuale rinvia, è previsto che "la valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti tiene particolarmente conto dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione. La valutazione ha periodicità annuale. Il procedimento per la valutazione è ispirato ai principi della diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte dell'organo proponente o valutatore di prima istanza, della approvazione o verifica della valutazione da parte dell'organo competente o valutatore di seconda istanza, della partecipazione al procedimento del valutato".
Sintesi dell'intervento della Dott.ssa Elena Brunetto
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
INPS – 5 giugno 2025
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