Protocollazione PEC in arrivo nel caso non si conosca nessun elemento dell'anagrafica del mittente
Risposta dell'Avv. Elena Conte
Fisco Oggi – Documento 15 febbraio 2019
Servizi Comunali Trattamento fine rapporto - TFRSostitutiva Tfr: in arrivo il saldo. Ultima chance il 18 febbraio
Fisco Oggi
Sostitutiva Tfr: in arrivo il saldo. Ultima chance il 18 febbraio
15 Febbraio 2019
Cerchietto rosso sulla data nell’agenda dei datori di lavoro che lo scorso 17 dicembre hanno già avuto a che fare con l’acconto dell’imposta e ora devono portare a termine il loro compito
Si avvicina la data per il pagamento dell’imposta sostitutiva, applicata nella misura del 17%, sulle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto maturate dai dipendenti nello scorso anno.
Cerchietto rosso sulla data del 18 febbraio (la scadenza naturale è il 16, che quest’anno cade di sabato e, di conseguenza, il termine slitta al primo giorno lavorativo successivo) nell’agenda dei datori di lavoro che lo scorso 17 dicembre hanno già avuto a che fare con l’acconto dell’imposta e ora devono portare a termine il loro compito versando il saldo.
Il pagamento, frutto di un semplice calcolo, va effettuato con il modello F24 con modalità telematiche - direttamente o tramite intermediario abilitato - indicando il codice tributo “1713”.
La rivalutazione del fondo
Innanzi tutto occorre ricordare che il Tfr accantonato al 31 dicembre di ogni anno (escluse le quote maturate nell’anno stesso) deve essere incrementato di una quota capitale e di una finanziaria così come previsto dall’articolo 2120 del codice civile.
La quota finanziaria va calcolata applicando al fondo accantonato al 31 dicembre dell’anno precedente un coefficiente composto da un tasso fisso dell’1,5% e da uno variabile pari al 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall’Istat, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.
È su questa quota di incremento che è, appunto, dovuta un’imposta sostitutiva pari al 17% da versare, da parte di sostituti di imposta, datori di lavoro o enti pensionistici in due tranche: la prima, del 90%, è già stata pagata in acconto entro il 17 dicembre; il restante 10% va versato, a saldo, entro il lunedì 18 febbraio.
Il versamento è dovuto solo nel caso in cui il Tfr sia mantenuto in azienda o, per le aziende con almeno 50 dipendenti, se il trattamento di fine rapporto è destinato al Fondo tesoreria dell’Inps. In questo caso, la base di calcolo dell’imposta sostitutiva resta la stessa: la rivalutazione, infatti, deve essere calcolata sia sul fondo Tfr accantonato in azienda sia su quello versato al Fondo tesoreria dell’Inps.
Nessuna imposta sostitutiva, invece, se il dipendente ha aderito a una forma pensionistica complementare poiché il lavoratore risulta privo del Tfr, che viene interamente destinato al fondo pensione.
Ricordiamo, inoltre, che:
Risposta dell'Avv. Elena Conte
Agenzia delle Entrate – Circolare 24 giugno 2025, n. 9/E
INPS – Messaggio n. 1895 del 16 giugno 2025
FiscoOggi – 16 giugno 2025
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