Approfondimento di Luigi Oliveri

Il responsabile del personale di un ente privo di dirigenza non può essere presidente della delegazione trattante di parte pubblica

Servizi Comunali Contrattazione decentrata
di Oliveri Luigi
06 Marzo 2019

Approfondimento di Luigi Oliveri                                                                                        

Il responsabile del personale di un ente privo di dirigenza non può essere presidente della delegazione trattante di parte pubblica

Luigi Oliveri

Il responsabile del personale di un ente privo di dirigenza non può essere presidente della delegazione trattante di parte pubblica, competente alla contrattazione decentrata.

Laddove l’ente, mediante il regolamento di organizzazione o con decisione del sindaco, disponga in tal senso, si verificherebbe un clamoroso conflitto di interessi, in contrasto oltre tutto con la normativa anti corruzione.

Negli enti privi di dirigenza, il responsabile del servizio personale non potrebbe che essere un dipendente inquadrato nella categoria D. Come tale, quindi, sarebbe direttamente interessato a qualsiasi contenuto del contratto decentrato relativo alle posizioni organizzative (considerando che la responsabilità del servizio personale implica una funzione apicale). In particolare, al sistema di valutazione ed alla determinazione del risultato, che costituisce per altro una specifica materia di contrattazione.

Ma, anche le progressioni orizzontali, le regole di disciplina della flessibilità oraria, la possibilità di incrementare le risorse di bilancio per elevare la retribuzione di posizione al nuovo massimo di 16.000 euro, le regole sul procedimento disciplinare, a tacere di altri dettagli, avrebbero ricadute immediate e dirette sulla sfera giuridica ed economica del presidente della delegazione trattante.

Il conflitto di interessi è plateale. Né può escluderlo la comprovata onestà della persona che rivesta il ruolo di responsabile del personale e di presidente della delegazione di parte pubblica. Non si deve dimenticare, infatti, che l’art. 6-bis della legge 241/1990 - introdotto dall’articolo 1, comma 41, della legge 190/2012 dispone che “il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

E se è pur vero che la contrattazione è un’attività non rientrante nella normativa che regola il procedimento amministrativo, tale disposizione ha carattere generale e sancisce l’obbligo di astensione nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale. Per altro, il Piano Nazionale Anticorruzione 2013 (All. 1, par. B.6), evidenzia che l’obbligo di astensione dalla partecipazione alla decisione (sia essa endoprocedimentale o meno) del titolare dell’interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l’interesse perseguito mediante l’esercizio della funzione.

Inoltre, l’articolo 3 del dpr 62/2013 impone al dipendente pubblico di conformare la propria condotta ai principi di buon andamento e di imparzialità dell’azione amministrativa, agendo in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.

Le previsioni del PNA e del dpr 62/2013 non possono che estendersi a tutte le attività del dipendente, ivi compresa la presidenza della delegazione di parte pubblica per la contrattazione.

Non si può che concludere, dunque, che negli enti privi di dirigenza la presidenza della delegazione trattante di parte pubblica spetti esclusivamente al segretario comunale, figura di vertice dell’ente in posizione di terzietà e senza conflitti di interesse nella gestione della contrattazione decentrata.

17 febbraio 2019

 

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