Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro – Sentenza 15 febbraio 2019, n. 4619
Servizi Comunali Trattamento economicoMASSIMA
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4619, ha ribadito che la clausola contrattuale del galleggiamento trova applicazione soltanto nel caso in cui la retribuzione di posizione complessiva spettante al segretario, comprensiva della maggiorazione, eventualmente riconosciuta per incarichi aggiuntivi, risulti inferiore a quella prevista per la funzione dirigenziale più elevata dell’ente. Di conseguenza, ne deriva che, se con l’applicazione delle maggiorazioni, la retribuzione di posizione supera quella del dirigente apicale, l’attribuzione del riallineamento deve ritenersi illegittima, con conseguente obbligo di recupero delle somme da parte dell’ente, anche a valere sulla pensione del segretario comunale cessato dal servizio.
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 4 giugno 2025 – Id: 34441
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – 27 maggio 2025
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