Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
L’Ordine degli Avvocati di Milano richiama la Pubblica Amministrazione al rispetto dell’equo compenso?
Servizi Comunali Cause e litiApprofondimento di Alessandro Russo
L’Ordine degli Avvocati di Milano richiama la Pubblica Amministrazione al rispetto dell’equo compenso?
Alessandro Russo
Per contenere la prassi della elusione della disciplina sull’equo compenso da parte dei grandi committenti, pubblici e privati, il 14 febbraio 2019 l’Ordine degli Avvocati di Milano ha emanato una delibera che invita gli enti pubblici, le società private non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese ad astenersi dal proporre e, comunque, stipulare con gli iscritti convenzioni o accordi che violino le disposizioni sull'equo compenso; a garantire un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, quanto meno non inferiore ai parametri, astenendosi dallo stipulare clausole vessatorie e riconoscendo il rimborso delle spese generali[1].
L’Ordine ha invitato gli iscritti ad osservare e far osservare l’inderogabilità dei minimi, rammentando nel contempo che la violazione della disciplina sull’equo compenso, oltre a rendere nullo il contratto, è rilevante dal punto di vista deontologico perché potenzialmente lesiva della concorrenza tra avvocati[2].
Nella delibera l’Ordine ha richiamato la Legge n. 172/2017, di conversione del Decreto fiscale, che, nel rispetto della trasparenza e del buon andamento, garantisce l’equo compenso nei rapporti tra Pubbliche Amministrazioni e avvocati e le linee Anac sui servizi legali, non vincolanti, che si limitano a sollecitare le Stazioni Appaltanti ad una valutazione della congruità del compenso in relazione ai parametri del D.M. 55/2014, senza mai affermarne l’obbligatorietà, riconoscendoli solamente come limite superato il quale l’affidamento diventa diseconomico[3].
Deve infine ricordarsi che in Italia esistono migliaia di Pubbliche Amministrazioni paragonabili ad imprese piccole o medie (quelle cioè al di sotto dei 250 dipendenti e/o con un fatturato inferiore a 450 milioni di €) su cui - per analogia - la disciplina sull’equo compenso non trova diretta applicazione.
Così a parere di chi scrive la delibera dell’Ordine degli Avvocati di Milano del 14 febbraio 2019, a cui altre seguiranno, oltre a non essere cogenti per le Pubbliche Amministrazioni, sconterebbe da una parte il fatto che la PA non è obbligata al rispetto dei parametri forensi, dovendolo solo garantire, bilanciandolo con i principi di economicità, efficienza e trasparenza della sua attività; mentre dall’altra il fatto che tale disciplina riguarderebbe solo gli enti di grandi dimensioni, non interessando ad esempio i 7.165 comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti[4].
27 febbraio 2019
[1] Leggila qui: https://www.ordineavvocatimilano.it/upload/file/allegati_news/Equo_compenso_delibera_14_2_19.pdf
[2] In breve l’art. 13bis della codice forense disciplina l’equo compenso e dispone che è nulla la clausola che preveda un compenso non equo, cioè infeirore ai parametri forensi, per come descritti nel D.M. n. 55/2014 smi, la dichiarazione di nullità è imprescrittibile e vale solo in favore del professionista.
[3] A proposito del rispetto del principio di economicità affermano le linee guida Anac 12/2018: <<nella motivazione si può giustificare alternativamente la congruità del compenso pattuito sulla base di un confronto con la spesa per precedenti affidamenti, o con gli oneri riconosciuti da altre SA per incarichi analoghi o, ancora, con i parametri fissati DM 55/2014(…), nonché di una valutazione comparativa di due o più preventivi. In quest’ultimo caso, trattandosi di servizi esclusi dall’ambito del Codice, SA stabilisce discrezionalmente numero di preventivi da confrontare, più confacente alle proprie esigenze, tenendo anche conto del valore dell’affidamento.>>. Per un approfondito commento alle linee Anac sull’affidamento del servizio legale si veda A. RUSSO Dalla straordinarietà all’ordinarietà dell’affidamento diretto del patrocinio legale su www.federalismi.it
[4] Al 20/02/2019 infatti i Comuni italiani sono in tutto 7.915 fonte www.wikipedia.org
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