Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Comuni con meno di 3.000 abitanti: gli oneri contributivi dovuti agli amministratori
Servizi Comunali Amministratori localiApprofondimento di Pietro Alessio Palumbo
Comuni con meno di 3.000 abitanti: gli oneri contributivi dovuti agli amministratori
Pietro Alessio Palumbo
Il Sindaco di un piccolo comune ligure, ha chiesto alla Sezione regionale di controllo delle Corte dei Conti se la normativa vigente consenta ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti di versare gli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi, ai rispettivi istituti previdenziali, a favore di professionisti, eletti o nominati amministratori, che non abbiano sospeso l’attività lavorativa nel periodo del mandato. L’art. 86 del TUEL, rubricato “Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative”, dispone che l'amministrazione locale provvede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, al versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti, per i sindaci, per i presidenti di provincia, per i presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali che siano collocati in aspettativa non retribuita. In particolare, agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche amministrative citate, l'amministrazione locale provvede al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili. Secondo la recente deliberazione n. 21/2019 della Sezione ligure, le citate disposizioni del TUEL si riferiscono ai lavoratori, dipendenti o meno, che ricoprono una delle cariche in ente avente la dimensione demografica prevista: nel caso dei comuni, sindaco, assessori se ente avente popolazione superiore ai 10.000 abitanti, presidenti dei consigli se ente avente popolazione superiore ai 50.000 abitanti, nel caso di un comune come quello di specie, avente popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, per la sola carica di sindaco. Va evidenziato che la normativa detta una disciplina uniforme per fattispecie che, sia pure con riferimento a differenti categorie di lavoratori-amministratori locali, presentano presupposti omogenei. In buona sostanza, l’ordinamento vuole assicurare sostegno a favore di chi opti per l’esclusività dell’incarico di amministratore, opzione che, in quanto tale, non può essere differentemente disciplinata per il lavoratore dipendente rispetto a chi non riveste tale posizione. Pertanto, la mancanza di un istituto, quale è l’aspettativa senza assegni, previsto per i soli lavoratori dipendenti, pubblici o privati e la difficoltà di verificare il mancato esercizio contemporaneo di professioni, arti e mestieri, da parte dell’amministratore locale, non legittima la lettura per cui l’art. 86 del TUEL abbia ad oggetto fattispecie diversamente costruite a seconda che si abbia riguardo ai lavoratori dipendenti o a quelli non dipendenti. Inoltre, se si ammettesse che il lavoratore non dipendente possa, in pendenza di mandato, svolgere ugualmente la sua arte o professione, caricando sul bilancio dell’ente il pagamento dei contributi nella misura minima prevista, si finirebbe per consentire l’alterazione delle condizioni di mercato, dal momento che l’amministratore locale esercente la professione, l’arte o il mestiere, non gravato degli oneri contributivi, avrebbe margini di ricavo più ampi rispetto alla concorrenza del suo settore. L’art. 86, TUEL può dunque trovare applicazione solo quando il lavoratore autonomo, che ricopre una delle cariche previste in un ente avente la popolazione ivi prevista (nel caso dei comuni, sindaco, assessori se ente avente popolazione superiore ai 10.000 abitanti, presidenti dei consigli se ente avente popolazione superiore ai 50.000 abitanti), si astenga del tutto dall’attività lavorativa. Contingenza che il professionista amministratore ha l’onere di comprovare in costanza di esercizio del mandato. Una diversa lettura creerebbe una situazione di disparità di trattamento fra lavoratori dipendenti e non dipendenti con riguardo alla riscossione delle indennità previste. L’indennità di funzione, è infatti dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa. A fronte del collocamento in aspettativa, oltre al mancato dimezzamento dell’indennità, il legislatore concede che il lavoratore dipendente abbia diritto al versamento dei contributi a carico dell’amministrazione presso cui espleta il mandato. Ove l’analogo beneficio, per i lavoratori non dipendenti, non fosse collegato alla esplicita rinuncia, durante il mandato, all’attività professionale espletata, questi ultimi verrebbero a cumulare due benefici, che il legislatore, per i lavoratori dipendenti, ritiene incompatibili, l’indennità di funzione in misura piena e il versamento dei contributi sostitutivi, oltre a continuare a svolgere la propria attività professionale o imprenditoriale non dedicandosi a tempo pieno all’incarico di amministratore.
28 febbraio 2019
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Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
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