Competenza adozione procedimento con vincolo paesaggistico

Quesiti
di Petrulli Mario
17 Ottobre 2017

DOMANDA:

Oggetto: PARERE IN ORDINE ALL’APPLICAZIONE DELLA L.R. 26.05.2017, n. 15 E DEL D.P.R. 13.02.2017, N. 31 IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE. Si chiede parere sulla linea da seguire relativamente alle pratiche in itinere a fronte delle novità legislative introdotte dalle normative in oggetto. In particolare l’Ente ha in corso l’esame di una pratica di compatibilità paesaggistica (per difformità in corso d’opera ad autorizzazione già rilasciata e rientranti tra quelle di cui all’art. 167 del D.Lgs. n. 42/04), presentata prima dell’entrata in vigore della suddette normative e per cui non è stato ancora adottato il provvedimento finale. La precedente versione dell’art. 80, comma 1, lettera f) della L.R. 11.03.2005, n. 12, prevedeva competenze in capo alla Provincia nel caso di opere ricadenti su area demaniale. In caso di opere parzialmente interessate da area demaniale la prassi prevedeva il rilascio sia del provvedimento di competenza comunale, per la parte non ricadente sul demanio, che del provvedimento di competenza della Provincia. La modifica introdotta dalla L.R. n. 15/2017 attribuisce invece alla Provincia la competenza esclusiva anche per le opere ricadenti solo in parte su area demaniale. Si chiede se in caso di pratica non ancora conclusa con il provvedimento finale si possa ipotizzare l’incompetenza del comune ad esprimersi in merito. L’opera interessata dall’istanza di compatibilità paesaggistica consiste nella manutenzione straordinaria di un muro che costituisce argine del Fiume Mera (ricadente però su proprietà privata secondo l’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori) e che, in seguito alle modeste difformità in corso d’opera, ricade ora parzialmente su area demaniale. Le modifiche introdotte dal DPR n. 31/2017 escludono altresì dalla necessità di preventiva autorizzazione paesaggistica le opere “…interventi di manutenzione degli alvei, delle sponde e degli argini dei corsi d’acqua….”. Si chiede se in caso di pratica non ancora conclusa con il provvedimento finale si possa ipotizzare la non necessità dello stesso. Richiesta di chiarimenti del 16 ottobre 2017 Mi sorge una difficoltà a ben interpretare il parere, cioè il richiamo al comma 9-bis. Da lettura mi pare di capire che l'ente competente al rilascio del provvedimento è quello competente al momento dell'avvio del procedimento (in quel momento, il 23 novembre 2016, erano il comune per una parte dell'opera e la provincia per un'altra parte). La modifica sulle competenze è stata introdotta successivamente, con L.R. nel 2017 "interventi da realizzarsi anche parzialmente nelle aree di demanio lacuale....". In seguito si afferma invece che la competenza esclusiva della provincia sarebbe decorsa già dopo il 30/05/2016. Richiesta di chiarimenti del 17 ottobre 2017 Si ritiene la risposta risolutiva circa la competenza ad adottare l'atto. Si chiede cortesemente la possibilità di avere un parere sull'ultima parte del quesito, cioè il riferimento al DPR n. 31/2017, dove, all'allegato A, punto A25, esclude dalla necessità di autorizzazione gli interventi di “…manutenzione degli alvei, delle sponde e degli argini dei corsi d’acqua….”. Si precisa a tal fine che l'intervento ha riguardato un piccolo tratto della sponda del fiume, dove era presente un argine in pessime condizioni statiche e che con l'intervento è stato ripristinato con sostituzione del tratto stesso di muratura. Si chiede in particolare parere generale sulla portata della possibilità di esclusione. 

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Risposta

Risposta

Il comma 9-bis dell’art. 80 della L.R. Lombardia n. 12/2005 dispone che “I procedimenti non conclusi con l'adozione del provvedimento paesaggistico alla data di entrata in vigore del presente comma sono conclusi dall'ente competente al rilascio del provvedimento alla data di avvio del relativo procedimento, secondo la disciplina vigente alla stessa data”. Essendo il procedimento iniziato dopo il 30 maggio 2016, la competenza all’adozione del provvedimento non può essere più in capo al Comune ma spetta alla Provincia, in attuazione del principio tempus regit actum, secondo cui al procedimento si applicano le regole normative (comprese, evidentemente, quelle in materia di competenza) in essere al momento dell’adozione dell’atto, salva diversa espressa previsione. Di conseguenza, il Comune, nell’ottica della correttezza dell’azione amministrativa, deve trasmettere alla Provincia l’istanza presentata dall’interessato, eventuali allegati e, ove presenti, i provvedimenti interlocutori adottati in itenere. Sarà questo secondo Ente (e non il Comune) a doversi pronunciare e a valutare, nel caso specifico, la necessità o meno dell’autorizzazione paesaggistica.

Per le medesime ragioni di correttezza, imparzialità e buon andamento dell’amministrazione, il Comune deve comunicare all’interessato che, a seguito dell’entrata in vigore della nuova normativa, il procedimento sarà concluso dalla Provincia. Avv.to Mario Petrulli 16/10/2017 Risposta alla richiesta di chiarimenti del 16 ottobre 2017 Il comma 9bis è stato aggiunto dall'art. 13, comma 1, lett. j), numero 9) della l.r. 26 maggio 2016, n. 14, pubblicata il 30 maggio 2016. Di conseguenza, tutti i provvedimenti iniziati prima di tale data (30 maggio 2016) e non conclusi ad oggi sono da considerarsi ancora di competenza del Comune, in virtù di tale norma. Tale disposizione, però, non vale nel nostro caso: infatti, il procedimento è stato avviato a novembre 2016 e, sebbene a tale data la competenza fosse del Comune, poiché il procedimento è ancora in corso si applica la nuova disciplina sopravvenuta per il principio del tempus regit actum e, quindi, è riscontrabile la competenza della Provincia (introdotta ex novo con la Legge Regionale di Semplificazione 2017, pubblicata il 30 maggio 2017).

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