Approfondimento di Sergio Trovato

No riscossione frazionata tributi locali

Servizi Comunali Entrate tributarie
di Trovato Sergio
13 Marzo 2019

Approfondimento di Sergio Trovato                                                                                  

No riscossione frazionata tributi locali

Sergio Trovato

 

          Ici, Imu e gli altri tributi locali si riscuotono per intero dopo l’emanazione dell’avviso di accertamento, anche se l’atto viene impugnato. Non si applica ai tributi locali, a differenza dei tributi erariali, la riscossione frazionata in pendenza del processo. Il contribuente è tenuto a pagare per intero le somme accertate, entro 60 giorni dalla notifica della pretesa tributaria. Lo ha affermato la Corte di cassazione, con l’ordinanza 5318 del 22 febbraio 2019.

          Per i giudici di piazza Cavour, l’art. 68 del decreto legislativo 546/1992 che prevede il pagamento parziale dei tributi in pendenza del processo non si applica all’Ici, in quanto per questo tributo, così come per le altre imposte e tasse locali, non trova applicazione l'istituto della riscossione frazionata. In caso di mancato versamento delle somme da parte del contribuente, entro 60 giorni dalla notifica dell’atto impositivo, “il comune o il concessionario, che svolge l’attività per conto dell’ente, possono riscuotere coattivamente le somme accertate”. A meno che l’interessato “non ottenga la sospensione dell’esecutività dell’atto medesimo dalla commissione adita”. Si tratta di una questione molto dibattuta. Spesso la richiesta di pagamento dell’ente ha formato oggetto di contestazione innanzi ai giudici tributari, che hanno dato interpretazioni tra loro contrastanti in ordine all’applicabilità della citata norma processuale. La disciplina prevista per i tributi erariali, in particolare per le imposte sui redditi, che limita la riscossione nella misura massima di un terzo del dovuto non si estende a imposte e tasse amministrate dagli enti locali. Per gli accertamenti non ancora divenuti definitivi, in pendenza dei ricorsi innanzi alle commissioni tributarie, è consentito all'amministrazione comunale provvedere al recupero integrale della pretesa tributaria. Così si è espressa, per esempio, la commissione tributaria regionale di Palermo con la sentenza 2345/2017. Anche per il giudice d’appello, “resta consentito all'ente impositore provvedere all'iscrizione a ruolo della pretesa tributaria per intero, e non soltanto nel limite di un terzo”. E non è opponibile l’art. 68 della normativa processuale tributaria, “il quale prevede la riscossione frazionata del tributo solo per le somme determinate a seguito di una sentenza tributaria di merito”.

Dunque, il comune può riscuotere totalmente imposte e tasse poiché il titolo derivante dall’atto di accertamento è esecutivo per l’intero ammontare. Le amministrazioni locali hanno, però, la facoltà di sospendere in via amministrativa l’esecutività degli atti impugnati. Altra possibilità offerta ai ricorrenti è quella di richiedere, se esistono i presupposti (fumus boni iuris e periculum in mora), al giudice la sospensione degli atti impositivi. L’art. 68 dispone la provvisoria esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie, graduando la riscossione dell’imposta in relazione al grado di giudizio e all’esito della controversia. Questa disposizione, in realtà, ha generato dei dubbi interpretativi, ancorché faccia esclusivo riferimento alle leggi d’imposta che prevedono la riscossione frazionata del tributo in pendenza del giudizio. Mentre per i tributi locali siamo di fronte a una totale esecutività ex lege dell’atto impositivo, che obbliga il contribuente a un esborso immediato durante il giudizio di primo grado.

8 marzo 2019

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