Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Legittima la pubblicazione di manifesti a fini informativi, anche se toccano la coscienza religiosa individuale
Servizi Comunali Cause e litiApprofondimento di Eugenio De Carlo
Legittima la pubblicazione di manifesti a fini informativi, anche se toccano la coscienza religiosa individuale
Eugenio de Carlo
E’ questo il principio espresso dal TAR Liguria, sez. II, nella sentenza del 4 marzo scorso, n. 174, in relazione all’impugnazione del diniego all’affissione tramite il servizio comunale di manifesti inerenti una campagna informativa nazionale in tema di obiezione di coscienza in ambito sanitario, promossa da un’organizzazione. I giudici liguri, richiamati i contrasti religiosi, scientifici e morali sul tema dell’obiezione di coscienza, hanno escluso che nella fattispecie - a differenza di quanto ritenuto dall’amministrazione civica che aveva negato l’affissione - il manifesto ledesse la libertà di coscienza individuale nonché il rispetto e la tutela dovuti ad ogni confessione religiosa, a chi la professa e ai ministri di culto, nonché agli oggetti di culto.
In particolare, il TAR ha rilevato la genericità e, quindi, l’illegittimità della motivazione di diniego, in quanto inidonea ad esprimere il concreto ed attuale bilanciamento degli interessi sottesi alla determinazione della P.A.
Infatti, con specifico riferimento alla ritenuta lesione della libertà di coscienza individuale, l’Amministrazione aveva ritenuto sussistente la lesione dei principi di cui agli artt. 2, 13, 19 e 21 della Costituzione (diritti inviolabili della personalità, libertà personale, libertà religiosa e libertà di pensiero) senza esplicitare né le ragioni per le quali il rispetto per la religione cattolica sarebbe vulnerato dall’associazione del simbolo religioso alla relativa posizione dottrinale, né le ragioni per le quali il rispetto per altre confessioni religiose – non coinvolte dalla campagna sul piano iconografico – ne sarebbe risultato comunque leso.
L’accostamento del simbolo religioso utilizzato nel manifesto alla relativa posizione teologica non è apparso tale da ledere l’integrità della persona, né ad incitare all’odio nei confronti della religione cattolica o – tantomeno – ad incitare la violenza contro le donne, quali principali destinatarie della campagna di sensibilizzazione.
Pertanto, facendo applicazione del principio in base al quale la lesività di un simbolo e più in generale di un messaggio deve essere valutata relativamente ai significati ordinariamente percepibili dallo stesso e non con riferimento a tutti gli ipotetici significati in relazione alle singole sensibilità soggettive, è stato ritenuto che nella fattispecie il significato percepibile dal manifestato fosse quello di un invito razionale e non illogico, ad informarsi presso il proprio medico dei suoi orientamenti in tema di obiezione di coscienza; ciò, esclusivamente, al fine di promuovere una scelta consapevole, meditata e razionale del proprio medico di fiducia limitatamente al tema dell’interruzione della gravidanza, rendendo in questo modo cosciente il pubblico del fenomeno dell’obiezione di coscienza.
Emerge l’illegittimità del provvedimento gravato sotto il profilo della carenza motivazionale nonché della concreta non offensività del messaggio veicolato dal bozzetto.
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