Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Il ruolo dei comuni nel Reddito di cittadinanza
Servizi Comunali Lotta alla povertà e inclusione sociale Servizi alla personaApprofondimento di Massimo Chiappa
Il ruolo dei comuni nel Reddito di cittadinanza
Massimo Chiappa
Rimane centrale ma defilato il ruolo dei comuni nella gestione del reddito di cittadinanza (Rdc), visto che il Dl n. 4/2019, in via di definitiva conversione dopo il voto in Senato, sposta il baricentro dai servizi sociali territoriali, com’è nel reddito di inclusione (Rei), ai centri per l’impiego.
A differenza del Rei, a evidente trazione comunale, nel Rdc i richiedenti infatti vengono convocati dal centro per l’impiego, presso il quale stipulano un “Patto per il lavoro”. I comuni entrano in gioco qualora i bisogni del nucleo familiare non siano connessi alla sola situazione lavorativa o gli interventi di contrasto alla povertà si rendono opportuni anche in favore di coloro che sottoscrivono il Patto per il lavoro. In questi casi il servizio sociale avvia la valutazione multidimensionale nelle forme regolate dall’art. 5 del D.Lgs. n. 147/2017, la stessa del Rei, e sottoscrivono con i beneficiari un “Patto per l’inclusione sociale”, che assume le caratteristiche del progetto personalizzato di cui all’art. 6 del medesimo decreto, nel quale sono inclusi, oltre agli interventi per l’accompagnamento al lavoro, quelli specifici per il contrasto alla povertà.
Sia nel Patto per il lavoro che in quello per l’inclusione i beneficiari si impegnano ad offrire la propria disponibilità a partecipare a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, mettendo a disposizione un numero di ore non inferiore a otto settimanali, aumentabili fino a sedici col consenso di entrambe le parti. I comuni hanno l’onere di predisporre, entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto, le procedure amministrative per l’istituzione dei progetti, comunicare le relative informazioni e l’avvenuto assolvimento alla piattaforma digitale dedicata al Rdc del Ministero del lavoro.
A proposito di piattaforme, l’art. 6 istituisce presso il Ministero del lavoro il “Sistema informativo del Reddito di cittadinanza”, in cui operano una sezione presso l’ANPAL, per il coordinamento dei centri per l’impiego, e una presso lo stesso Ministero, per il coordinamento dei comuni, i quali sono tenuti a comunicare l’avvenuta o la mancata sottoscrizione dei Patti per l’inclusione sociale, le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo a sanzioni, l’esito delle verifiche sui requisiti di residenza e di soggiorno, l’attivazione dei progetti per la collettività e ogni altra informazione necessaria a monitorare l’attuazione dei Patti, incluse quelle in esito alla valutazione multidimensionale.
L’onere di verificare e comunicare all’Inps i requisiti di residenza e soggiorno dei beneficiari è codificato al comma 4 dell’art. 5, nelle more del completamento dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr). La mancata comunicazione delle informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo a sanzioni determina responsabilità disciplinare e contabile del soggetto responsabile. Nei casi di dichiarazioni mendaci i comuni sono tenuti a trasmettere all’autorità giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto della verifica.
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