Interessi moratori e debiti fuori bilancio
Analisi della deliberazione n. 76/2025 - Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti per la Calabria
FISCO OGGI – Documento 12 marzo 2019
Servizi Comunali Fiscalità enti localiUltimi giorni per il saldo Iva senza interessi o maggiorazioni
FISCO OGGI
Ultimi giorni per il saldo Iva senza interessi o maggiorazioni
12 Marzo 2019
La cifra può essere suddivisa in un massimo di nove rate di pari importo, da completare entro novembre. A partire dalla seconda, sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,33% mensile
Ancora una settimana per rispettare l’appuntamento con il saldo Iva 2018. Quest’anno, infatti, poiché il 16 marzo (scadenza ordinaria) cade di sabato, slitta a lunedì 18 il termine per versare, senza maggiorazioni, l’imposta emergente dalla dichiarazione annuale, la cui presentazione – ricordiamo – deve avvenire entro il 30 aprile.
Il pagamento può comunque essere differito fino alla scadenza per le imposte sui redditi (1° luglio, in quanto il 30 giugno è domenica), aggiungendo uno 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 18 marzo (la maggiorazione va applicata soltanto sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24).
Anche i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare possono avvalersi di tale opportunità, versando l’imposta entro il 1° luglio, a prescindere dai diversi termini di versamento delle imposte sui redditi.
Inoltre, è possibile posticipare ulteriormente il versamento al trentesimo giorno successivo (31 luglio), applicando un altro 0,40% sull’importo dovuto, già precedentemente maggiorato.
Il saldo, oltre che in unica soluzione, può essere versato ratealmente, a partire dal 18 marzo o dal 1° luglio (se si opta per lo slittamento fino alla scadenza per pagare le imposte sui redditi) o dal 31 luglio (se si beneficia dell’ulteriore differimento di trenta giorni).
In ogni caso, le rate devono essere:
Analisi della deliberazione n. 76/2025 - Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti per la Calabria
Consiglio di Stato, Sezione VI - Sentenza 28 aprile 2025, n. 3575
Risposta dell'Avv. Mario Petrulli
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2025
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