Approfondimento di Alessandro Russo

Non è dovuta la restituzione dell’IMU per gli immobili mezzo nel periodo di sperimentazione

Servizi Comunali IMU
di Russo Alessandro
18 Marzo 2019

Approfondimento di Alessandro Russo                                                                                  

Non è dovuta la restituzione dell’IMU per gli immobili mezzo nel periodo di sperimentazione

Alessandro Russo

 

Una società di costruzioni e vendita di immobili richiedeva ad un Comune dell’Area Metropolitana di Milano il rimborso dell’IMU versata negli anni 2012/2013 per gli immobili rimasti invenduti, sulla base dell’art. 9bis D.L. n. 201/2011, convertito con Legge n. 27/2017 che prevede: <<I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a 3 anni dall'ultimazione dei lavori.>>.

Affermava infatti la società che i beni merce, costruiti per essere destinati alla vendita, esenti dall’IMU a decorre dal 1 gennaio 2014, fino a che non venduti o locati, lo dovevano essere anche a partire dall’entrata in vigore del D.L. n. 201/2011, che prevedeva l’esenzione in via sperimentale per un circoscritto numero di amministrazioni locali già dal 2012.

Non ricevendo alcuna risposta dall’Amministrazione, la società impugnava il silenzio di fronte alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, richiedendo la somma di oltre 60.000 euro e sollevando contemporaneamente questione di costituzionalità per una presunta violazione del principio di uguaglianza, ai sensi dell’art. 3 cost.: infatti la sperimentazione avrebbe comportato una disparità di trattamento tra quelle società che usufruivano dell’esenzione IMU e quelle invece dovevano subirla fino al 1 gennaio 2014.

Con sentenza n. 5710/2018 del 13/12/2018 la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sez. 3 rigetta il ricorso.

Premette il Collegio che, prendendo atto della crisi del settore immobiliare, il Legislatore nell’ambito della sua discrezionalità – che apparirebbe non irragionevole - ha voluto esentare le imprese dal pagamento dell’IMU a decorrere dal 1 gennaio 2014.

Tuttavia la disposizione dell’art. 9bis non ha effetti retroattivi: trattandosi di norma agevolativa del contribuente infatti non godrebbe della retroattività, ne potrebbe essere oggetto di interpretazione analogica. (vedi nello stesso senso CTP sez. 11 n. 2860/2018).

Il Collegio afferma di conoscere la giurisprudenza contraria in materia (vedi CTR Piemonte n. 155/2017), ma la considera non adeguata alla soluzione della controversia, in quanto: <<Un valore retroattivo (di una disposizione ndr) deve essere necessariamente stabilito dal Legislatore.>>.

L’irrisolto contrasto giurisprudenziale e la mancata costituzione dell’Amministrazione fondano l’integrale compensazione delle spese di lite.

14 marzo 2019

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