Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Effetti ai fini ici della donazione con riserva di usufrutto
Servizi Comunali ICIApprofondimento di Giovambattista Palumbo
EFFETTI AI FINI ICI DELLA DONAZIONE CON RISERVA DI USUFRUTTO
Giovambattista Palumbo
La Cassazione, con l’Ord. n. 7444 del 15/03/2019, ha chiarito quali sono gli effetti ai fini Ici della donazione con riserva di usufrutto. Nella specie, il coniuge della ricorrente aveva donato ai figli la nuda proprietà degli immobili, con riserva di usufrutto a se stesso e dopo la sua morte al coniuge superstite. Il giudice di appello, pur dando atto che la contribuente aveva dedotto di non avere accettato la donazione dell'usufrutto in suo favore prima della morte del coniuge, riteneva comunque questo fatto irrilevante e concludeva nel senso che tale pagamento era a carico dell'usufruttuaria o possessore, in quanto in nessun atto di causa si rilevava che la stessa non fosse a conoscenza dell'atto di donazione e che non avesse amministrato, con animo possidendi, i beni in esame. Avverso tale sentenza la contribuente proponeva infine ricorso per cassazione, lamentando, tra le altre, la violazione dell'art. 796 c.c., non avendo il giudice di appello tenuto conto che la riserva di usufrutto in favore di terzo era una donazione che si perfezionava solo con l'accettazione, in questo caso mancante. Secondo la Suprema Corte il ricorso era fondato. I giudici di legittimità evidenziano infatti che ancorché il possesso sia indicato quale presupposto dell'imposta, soggetto passivo Ici può essere soltanto il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile, mentre il detentore, anche se qualificato, non può considerarsi soggetto passivo. La Corte rileva che la donazione con riserva di usufrutto in favore di un terzo è un atto che contiene due distinte donazioni: la donazione della nuda proprietà e la donazione dell'usufrutto. E se il terzo non partecipa all'atto, accettando, si tratta di offerta di donazione di usufrutto, improduttiva di effetti fino a che non intervenga l'accettazione del terzo, prima della morte del costituente. La donazione di usufrutto, infatti, non si perfeziona se non con l'accettazione da parte del donatario, accettazione che, se non è contenuta nel medesimo atto, deve essere fatta con atto pubblico posteriore, ritenendosi la donazione perfezionata solo nel momento in cui l'accettazione del donatario è notificata al donante. Pertanto, se il terzo riservatario non abbia accettato prima della morte del donante stesso, il donatario della nuda proprietà acquista il pieno dominio alla cessazione dell'usufrutto del donante. E quindi aveva errato la CTR nel ritenere equivalente la qualità di usufruttuario con la qualità di possessore, laddove invece, in presenza di un contratto di donazione non ancora perfetto, può essere riconosciuto in capo all'accipiens il solo animus detinendi e non l'animus possidendi.
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