Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Dubbio fattura elettronica per il servizio di illuminazione votiva
Servizi Comunali FatturazioneApprofondimento di Matteo Barbero
Dubbio fattura elettronica per il servizio di illuminazione votiva
Matteo Barbero
Dubbio fattura elettronica per il servizio di illuminazione votiva. Ad esso si applica, ai sensi dell'art. 5 del dm 370/2000 e 22 del dpr 633/1972, una disciplina derogatoria delle ordinarie modalità di fatturazione e registrazione, attraverso l’emissione di “bollette-fatture” annotate nel registro dei corrispettivi e la possibilità di adottare il regime di liquidazione trimestrale, senza interessi. Molti enti hanno anche stipulato convenzioni, perlopiù con Poste Italiane, prevedendo la spedizione dei bollettini per il pagamento e la successiva rendicontazione del pagato. Ora, con il provvedimento del 28 dicembre 2018, l'Agenzia delle entrate ha definito le modalità di emissione delle fatture elettroniche nei confronti di persone fisiche residenti in Italia che non operano nell’ambito di attività d’impresa, arte e professione, riferite a prestazioni di servizi di pubblica utilità regolate da contratti stipulati anteriormente al 1° gennaio 2005 nei quali non sia stato riportato il codice fiscale de l committente e per i quali non sia stato possibile identificare il predetto codice fiscale. Ci si chiede se tali prescrizioni siano obbligatorie e vincolanti. Al riguardo, giova ricordare che l’introduzione della fatturazione elettronica non obbliga all’emissione di fattura ove prima non previsto. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 54/2019, "I vari interventi normativi, infatti, non hanno modificato le ulteriori previsioni del decreto IVA (o di altri provvedimenti) che dettano le regole relative alla certificazione delle operazioni (tramite fattura o con un diverso strumento ritenuto parimenti idoneo, si tratti di scontrini, ricevute fiscali o altro).…" Nel caso in questione, quindi l’emissione di fattura, anche nella forma della c.d. “bolletta-fattura”, pare essere una mera facoltà, anche alla luce degli artt. 1 e 2 del citato D.M che dispongono, rispettivamente: "Per l'addebito dei corrispettivi relativi alle somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento urbano, nonché per le operazioni relative al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, di fognatura e depurazione, possono essere emesse bollette che tengono luogo delle fatture…." e "...l'ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi e delle bollette-fatture emesse in ciascun giorno sono annotate nel registro previsto dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, con le modalità ivi previste...”, stante anche l'esonero generalizzato alla certificazione fiscale dei corrispettivi (ricevuta o scontrino fiscale) ai sensi dell’art. 2, c. 2, lett. qq), del D.P.R. 696/1996, con l’unica eccezione dell’esercizio di farmacie. Pertanto, in attesa di ulteriori chiarimenti, riteniamo che le prassi già in uso possano essere mantenute. Resta inteso che, in caso di emissione di bolletta-fattura, questa dovrà essere in formato elettronico.
19 marzo 2019
ANCI – 29 maggio 2025
Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
IFEL – 11 marzo 2024
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: