Il parere della Soprintendenza diviene inefficace dopo 90 giorni
Tar della Campania, sentenza 4406/2025
Piattaforma dei Crediti Commerciali – Comunicato 20 marzo 2019
Servizi Comunali PagamentiComunicazione giorni di sospensione
Notizie
20/03/2019 COMUNICAZIONE GIORNI DI SOSPENSIONE
Al fine di fornire i dati necessari al sistema PCC per il corretto calcolo dell’indicatore di tempestività dei pagamenti (ITP) e più in generale per il calcolo dei tempi di ritardo e pagamento, si raccomanda agli utenti di utilizzare la funzione di comunicazione dei giorni effettivi di sospensione senza posticipare la data di scadenza del documento. Il sistema PCC in questo modo decurterà i giorni di sospensione ovvero i giorni durante i quali la fattura non era esigibile dal periodo intercorso tra la data di scadenza e la data di pagamento per il tempo di ritardo e tra la data di emissione e la data di pagamento per il tempo di pagamento.
Ne consegue che qualora venga inserita una nuova data di scadenza che tenga già conto del periodo di inesigibilità della fattura, l’eventuale comunicazione dell’effettivo numero di giorni di sospensione comporterà nel sistema una doppia attribuzione del periodo di sospensione. Inoltre, si precisa che in assenza di un data effettiva di scadenza comunicata sul sistema PCC o acquisita automaticamente da Sicoge per le Amministrazioni dello Stato o tramite struttura dati dell’OPI per gli enti in regime Siope+, ai fini del calcolo dei tempi di pagamento si considera la data presunta di scadenza pari a 30 giorni a partire dalla data di emissione del documento (60 giorni per gli enti del SSN).
Per tutte le novità introdotte, si raccomanda la consultazione della "APPENDICE ALLA RACCOLTA GUIDE UTENTE P.A.- SOSPENSIONI E DEBITI NON COMMERCIALI" disponibile nella sezione guide nella Homepage del Sistema PCC.
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Corte di Cassazione - ordinanza n. 10394/2025
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Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
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