Nuove disposizioni per accedere alla pensione anticipata, in vigore dal 1° gennaio 2019.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Quota 100

Servizi Comunali Collocamento a riposo

21 Marzo 2019

Nuove disposizioni per accedere alla pensione anticipata, in vigore dal 1° gennaio 2019.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Quota 100

​Il Decreto Legge 28 gennaio 2019 n. 4 prevede delle nuove disposizioni per accedere alla pensione anticipata, in vigore dal 1° gennaio 2019. La principale novità è "Quota 100" che introduce una maggiore flessibilità nel nostro sistema previdenziale per il periodo 2019-2021. Per avere diritto al trattamento pensionistico anticipato con questo particolare regime sperimentale, è necessario avere almeno 62 anni e un'anzianità contributiva non inferiore a 38 anni (anche cumulando i periodi assicurativi, non coincidenti, presenti in due o più gestioni dell'INPS, compresa la Gestione separata).

Il requisito anagrafico non sarà soggetto, per l'intero periodo della sperimentazione, agli adeguamenti legati alla speranza di vita.

La norma prevede le cd. "finestre", le quali indicano quando sarà possibile effettivamente percepire il trattamento pensionistico per gli aventi diritto.

  • I dipendenti del settore privato e i lavoratori autonomi che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2018 riceveranno la pensione dal 1° aprile 2019. Per coloro che matureranno i requisiti dal 1° gennaio 2019, la decorrenza della pensione sarà dopo tre mesi.
  • I dipendenti del settore pubblico che hanno maturato i requisiti entro il 29 gennaio 2019 conseguiranno il diritto alla pensione dal 1° agosto 2019. Per coloro che, invece, perfezionano i requisiti successivamente al 29 gennaio 2019, la decorrenza sarà a partire dai sei mesi successivi alla loro maturazione. Il personale del comparto scuola e AFAM può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio dell'anno scolastico o accademico (1° settembre).
  • Se il trattamento pensionistico è liquidato a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell'AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria), la prima decorrenza è posticipata al primo giorno del mese successivo all'apertura della "finestra".

Fino alla maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, il trattamento pensionistico con "Quota 100" non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo. Sono cumulabili, invece, quelli da lavoro occasionale fino a un massimo di 5.000 euro lordi annui. La limitazione interessa anche i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa svolta all'estero.

Le domande devono essere presentate attraverso il servizio online messo a disposizione dall'INPS "Domanda di pensione anzianità/anticipata quota 100", oppure, utilizzando i servizi del Contact center dell'Istituto. In alternativa, gli interessati potranno rivolgersi ai patronati e agli altri soggetti abilitati alla intermediazione delle istanze di servizio all'INPS.

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