Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Il comune può stabilire le aree in cui possono realizzarsi gli impianti di distribuzione carburanti
Servizi Comunali Polizia amministrativaApprofondimento di Mario Petrulli
IL COMUNE PUÒ STABILIRE LE AREE IN CUI POSSONO REALIZZARSI GLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI
di Mario Petrulli
È noto l’orientamento giurisprudenziale secondo cui gli impianti di distribuzione carburanti rientrano tra le opere di urbanizzazione secondaria e infrastrutture complementari al servizio della circolazione stradale e, dunque, vengano considerate dalla giurisprudenza, al pari delle infrastrutture, compatibili con qualunque destinazione urbanistica[1], comprese le zone agricole[2], quelle a verde pubblico[3] e le fasce di rispetto stradale[4]. È bene, però, chiarire che la circostanza per la quale gli impianti di distribuzione di carburanti sono compatibili con qualsiasi destinazione di zona non significa che il Comune non possa stabilire, in via generale, in quali aree essi vadano localizzati: infatti, è sufficiente analizzare le norme in materia per averne conferma.
In primo luogo, l’art. 1 comma 2 del Decreto Legislativo 11 febbraio 1998, n. 32[5], prevede che l’autorizzazione del Comune alla realizzazione dell’impianto “è subordinata esclusivamente alla verifica della conformità alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, nonché alle norme di indirizzo programmatico delle regioni. Insieme all'autorizzazione il comune rilascia le concessioni edilizie necessarie ai sensi dell'articolo 2. L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni di prevenzione incendi secondo le procedure di cui al d.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37”.
In secondo luogo, l’art. 2 comma 1 bis del medesimo decreto, espressamente prevede la non compatibilità degli impianti di distribuzione carburante con le aree sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e con le zone territoriali omogenee A.
In terzo luogo, l’art. 17 del D.L. n. 1/2012[6], nel prevedere la possibilità di somministrazione di cibi e bevande nei distributori, richiama al necessario rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro, come previsto dall’art. 64, commi 5 e 6, del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59[7].
Tanto premesso, è evidente che residua in capo al Comune un potere di pianificazione e la correlata potestà di individuare, nell'ambito della zonizzazione del tessuto urbano, le aree compatibili o meno con l'installazione degli impianti di distribuzione. È stato, infatti, affermato dalla giurisprudenza che la disciplina legislativa di favore “per la collocazione degli impianti di distribuzione di carburanti non va certo letta nel senso di consentire un‘immunità totale dall‘applicazione delle ulteriori regole dettate in sede di pianificazione (Cons. Stato, sez. 5^, 13 novembre 2009, n. 7096), ma come previsione di una astratta compatibilità funzionale degli impianti di carburante con le diverse parti del territorio comunale; ciò non esclude tuttavia la permanenza di un potere di regolamentazione urbanistica in materia, cosicché resta possibile opporre l‘incompatibilità dell‘intervento con le disposizioni edilizie del piano regolatore, le prescrizioni sulla sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, le norme di tutela dei beni storici e artistici e le norme di indirizzo programmatico degli enti locali; è infatti salva la potestà comunale di individuare le caratteristiche delle aree sulle quali possono essere realizzati tali impianti (Tar Liguria, sent. n. 188/2014)”[8]. È stato, altresì, precisato che il significato del citato art. 2 comma 1 bis è “quello secondo cui è in facoltà degli enti locali consentire, in sede di pianificazione della rete, la localizzazione dei nuovi impianti anche nelle zone del p.r.g. soggette a diversa destinazione, purché non sottoposte a particolari vincoli. La norma rimette espressamente ai Comuni e, in via sostitutiva alle Regioni, il compito di definire i requisiti e le caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati gli impianti di distribuzione di carburante proprio al fine di raccordare la disciplina di settore con la normativa urbanistica locale (cfr. ad es. Tar Campania 3750\2012, Consiglio di Stato, Sez. V, 13 dicembre 2006 n. 7377 e 9 giugno 2008 n. 2857)”[9].
In concreto, perciò, l’Ente locale conserva il potere di individuare le caratteristiche delle aree da destinare a questi impianti, disegnandone in astratto i requisiti attraverso il relativo piano comunale: purché corrispondano a queste caratteristiche, le aree possono, in concreto, essere reperite in qualsiasi zona e sottozona del territorio comunale[10].
Fra la casistica, ricordiamo, ad esempio, che è stata ritenuta legittima la scelta del Comune di non concedere l’autorizzazione alla realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti in un’area che era stata inclusa nel piano triennale delle opere pubbliche con la specifica destinazione di porto turistico da realizzarsi mediante finanza di progetto; nel caso specifico, secondo i giudici, “La prevista realizzazione del porto turistico mediante l’istituto del project financing comporta il coinvolgimento di capitali privati nella realizzazione e gestione dell’opera, finanziamento da garantirsi con i flussi di cassa previsti dalla attività di gestione dell'opera prevista nel progetto. Appare evidente che il coinvolgimento dei soggetti privati nella realizzazione, nella gestione e soprattutto nell'accollo totale o parziale dei costi dell’opera, risulta condizionata dalle entrate economiche future che si prevede possano intervenire e nelle quali indubbiamente rivestirebbe un ruolo fondamentale di sfavore l’eventuale presenza di un impianto di distribuzione di carburanti già attribuito in gestione, con le ovvie conseguenze in termini di fattibilità dell’intera opera”[11].
Parimenti, è stato ritenuto legittimo il diniego in un’ipotesi in cui l’impianto ricadeva in zona di espansione edilizia economica e popolare per la quale le N.T.A. escludevano l’installazione di impianti di distribuzione di carburante[12].
21 marzo 2019
[1] Consiglio di Stato, sez. V, sent. 7 novembre 2016, n. 4640; sent. 19 settembre 2007, n. 4887; sent. 23 gennaio 2007, n. 192.
[2] TAR Lazio, Roma, sez. II ter, sent. 21 gennaio 2025, n. 1060, secondo cui “Si ritiene compatibile – in assenza di specifici vincoli di tipo ambientale – l’installazione di stazioni di servizio funzionali al traffico veicolare anche in zona agricola”; similmente, cfr. TAR Sicilia, Palermo, sez. III, sent. 30 luglio 2013, n. 1571; TAR Abruzzo, Pescara, sent. 20 maggio 2013, n. 277; TAR Lazio, Roma, sez. II bis, sent. 7 ottobre 2014, n. 10220.
[3] TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 23 febbraio 2012, n. 361.
[4] TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, sent. 19 gennaio 2012, n. 29.
[5] Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.
[6] Contenente Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito dalla Legge n. 27/2012.
[7] Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
[8] TAR Puglia, Lecce, sez. I, sent. 12 settembre 2015, n. 2699.
[9] TAR Liguria, sez. I, sent. 5 febbraio 2014, n. 188.
[10] TAR Abruzzo, Pescara, sent. 15 marzo 2019, n. 84.
[11] TAR Puglia, Lecce, sez. I, sent. 12 settembre 2015, n. 2699.
[12] TAR Abruzzo, Pescara, sent. 15 marzo 2019, n. 84.
ANCI – 29 maggio 2025
Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
Risposta dell'Avv. Mario Petrulli
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
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