Valutazione nucleo familiare ai fini della certificazione Isee (es. conviventi)
Risposta del Dott. Mauro Tenca
IFEL – Comunicato 26 marzo 2019
Servizi Comunali Bilancio preventivo Certificazioni in materia di finanza localeCertificazione saldo finale di competenza anno 2018. Il 1° aprile 2019 è il termine ultimo per l’invio.
IFEL
Certificazione saldo finale di competenza. Anno 2018
26 Mar, 2019
Si ricorda a tutti gli enti, qualora non avessero ancora adempiuto, che il 1° aprile 2019 è termine ultimo per l’invio della certificazione del saldo finale di competenza per l’anno 2018, attraverso il prospetto “Certif. 2018”.
Si sottolinea che il mancato invio della certificazione del saldo finale di competenza 2018 è l’unica causa di inadempimento sanzionabile, essendo venute meno, con la legge di bilancio 2019, le sanzioni per il mancato rispetto del saldo stesso.
Pertanto, il mancato invio della certificazione entro il termine del 1° aprile 2019 determina l’assoggettamento alle sanzioni di cui al comma 475 lett. c) e seguenti della legge 232 del 2016 (ossia, divieto di impegnare spese correnti in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni dell'anno precedente ridotti dell'1 per cento, di ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, nonché la sanzione a carico degli amministratori).
Come già in passato, tale certificazione deve avvenire esclusivamente utilizzando il sistema web http://pareggiobilancio.mef.gov.it sul sito della Ragioneria Generale dello Stato e si ricorda che gli enti che non hanno ancora inviato il monitoraggio al secondo semestre 2018 non potranno procedere alla certificazione se non dopo aver adempiuto all’obbligo del monitoraggio stesso.
Nell’allegato decreto ministeriale della certificazione del saldo finale di competenza 2018 sono contenute non solo le indicazioni per la corretta compilazione del modello, ma anche le indicazioni (modalità, tempistica e sanzioni) in caso di ritardato invio della certificazione da parte degli enti, nonché le modalità da seguire per l’invio di una nuova certificazione qualora i dati del rendiconto presentino risultati difformi da quelli della certificazione o nel caso di rilievi della Corte dei conti negli anni successivi a quello cui la certificazione si riferisce.
Allegati:
Risposta del Dott. Mauro Tenca
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Consiglio di Stato, Sezione III - Sentenza 8 maggio 2025, n. 3914
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