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Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
Prende finalmente il via la statizzazione delle Accademie di belle arti finanziate dai Comuni
Servizi Comunali IstruzioneApprofondimento di Amedeo Di Filippo
Prende finalmente il via la statizzazione delle Accademie di belle arti finanziate dai Comuni
Amedeo Di Filippo
Pubblicato il decreto interministeriale n. 121 del 22 febbraio 2019 con cui vengono avviati i processi di statizzazione degli Istituti superiori di studi musicali non statali ex pareggiati nell'ambito del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle Accademie non statali di belle arti che sono finanziate in misura prevalente dagli enti locali.
La statizzazione
Il percorso parte da lontano, dalla Legge 21 dicembre 1999, n. 508, che ha riformato le Accademie di belle arti, l’Accademia nazionale di danza, l’Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), gli Istituti superiori di studi musicali non statali. Istituzioni a cui il DPR n. 132/2003 ha riconosciuto autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa.
È stato però l’art. 22-bis del D.L. n. 50/2017 a disporre per gli Istituti superiori musicali non statali e le Accademie non statali di belle arti i “processi di statizzazione e razionalizzazione”, rinviando a decreti del Miur la relativa disciplina e istituendo un apposito fondo, da ripartire con decreto del Mef su proposta dello stesso Miur, con una dotazione di 7,5 milioni di euro per l'anno 2017, 17 milioni per l'anno 2018, 18,5 milioni per l'anno 2019 e 20 milioni annui a decorrere dall'anno 2020. Fondo poi integrato dal comma 652 della Legge n. 205/2017 con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2018, 10 milioni per l'anno 2019 e 35 milioni a decorrere dall'anno 2020.
Nel frattempo, gli enti locali sono stati impegnati a continuare ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili e farsi carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione in favore delle Istituzioni per le quali già vi erano tenuti, previa convenzione da stipulare col Miur.
Il processo
Si concretizza ora l’avvio dei processi di statizzazione di cui all’art. 22-bis del D.L. n. 50/2017, che riguardano gli Istituti superiori di studi musicali non statali ex pareggiati nell'ambito del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e le Accademie non statali di belle arti che sono finanziate in misura prevalente dagli enti locali.
Il decreto interministeriale n. 121 del 22 febbraio 2019 dispone che il processo venga avviato su domanda delle singole Istituzioni, da presentare al Miur entro 90 giorni dall’apertura della procedura telematica di presentazione delle istanze secondo modalità definite dalla competente Direzione generale.
Alla domanda devono essere allegati il progetto di statizzazione con relativo cronoprogramma, l’eventuale progetto di federazione o fusione con altre Istituzioni, l’elenco nominativo del personale in servizio, i bilanci consuntivi e di previsione con relative relazioni di accompagnamento e verbali dei revisori dei conti, la relazione analitica sulle eventuali situazioni debitorie fino all’anno 2017, le risorse edilizie e strumentali a disposizione, la proposta di revisione dello statuto e del regolamento di amministrazione e contabilità, la previsione di eventuali contributi da parte degli enti locali, la dichiarazione di impegno da parte di questi ultimi a continuare ad assicurare l’uso gratuito degli spazi e degli immobili utilizzati e a farsi carico delle situazioni debitorie.
Le domande sono valutate da una apposita commissione ministeriale sulla base della adeguatezza di immobili, laboratori, aule e dotazioni strumentali, della sostenibilità economico-finanziaria, della dimensione ed eventuale caratterizzazione della domanda di formazione di livello accademico, di eventuali obiettivi di federazione o fusione.
L’esito
In caso di esito positivo della valutazione, la commissione propone gli schemi di convenzione da sottoscrivere da parte dei rappresentanti legali delle Istituzioni, dagli enti locali coinvolti e dal Miur, nonché la dotazione organica. In caso di esito negativo l’Istituzione può provvedere ad integrare la domanda entro 180 giorni per una ulteriore valutazione da parte della commissione. In caso di nuovo esito negativo, la commissione propone al Ministro il definitivo diniego della domanda di statizzazione.
La statizzazione viene disposta con decreto ministeriale non oltre il 31 luglio 2020 e decorre dal 1° gennaio 2021. Entro il 31 ottobre 2023 l’ANVUR effettua una valutazione sulla adeguatezza delle risorse strutturali, finanziarie e di personale delle Istituzioni statizzate in relazione all’ampiezza dell’offerta formativa e degli studenti iscritti, tenuto altresì conto delle sedi ubicate in province sprovviste di istituzioni statali con offerta formativa analoga.
L’esito di tale valutazione è utilizzato dal Miur per disporre eventuali ulteriori accertamenti ovvero procedere alla trasformazione in sedi distaccate di altre Istituzioni e, in caso di gravi carenze strutturali e formative, disporne la soppressione, assicurando il mantenimento dei posti del personale a tempo indeterminato in servizio.
30 marzo 2019
Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
IFEL – 11 marzo 2024
IFEL – 5 febbraio 2024
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