Dissesto: limite temporale per la competenza dell’Organismo Straordinario di Liquidazione.
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Tar Lazio - Roma, Sezione II - Sentenza 1 aprile 2019, n. 4276
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Il Tar Lazio, con la sentenza n. 4276 del 1 aprile 2019, ha affermato che, ai sensi dell’art. 36, comma 6 bis, del d.lgs n. 50/2016: “Nei mercati elettronici di cui al comma 6, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la verifica sull’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 è effettuata su un campione significativo in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell’ammissione al mercato elettronico. Inoltre resta ferma la verifica sull’aggiudicatario ai sensi del comma 5.”.Quindi, in caso di approvvigionamento mediante ricorso al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni, pur essendo la verifica del possesso dei requisiti a monte, in capo a tutti i concorrenti, demandata alla Consip, alla quale è affidato il MEPA, è comunque necessario, per ciascuna Stazione Appaltante, accertarne il possesso rispetto al soggetto aggiudicatario. Pertanto anche nelle procedure negoziate svolte facendo ricorso al MEPA si applica la previsione dell’art. 32, di cui in ricorso si assume la violazione, che dispone: “L’’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”.
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
TAR Lazio, Roma, Sezione IV-ter - Sentenza 14 aprile 2025, n. 7218
Risposta della Dott.ssa Lorella Capezzali
Sintesi dell'intervento del Dott. Ennio Braccioni
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