L’interminabile saga dell’omologazione degli autovelox
Le ultime tre pronunce della seconda sezione civile della Corte di Cassazione
Corte di Cassazione Civile, Sezione VI – Sentenza 5 marzo 2019, n. 6407
Servizi Comunali Codice della stradaMASSIMA
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6407 del 5 marzo 2019, ha affermato che non regge al vaglio del giudice di pace il verbale elevato dalla polizia stradale per eccesso di velocità se il dispositivo elettronico non risulta ben visibile agli utenti stradali oppure non è stato regolarmente segnalato. Infatti, l'art. 142, comma 6-bis del codice stradale richiede letteralmente che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità siano preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli e di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del codice. Quindi non basta la preventiva corretta segnalazione del misuratore di velocità per reggere al vaglio dei giudici in caso di ricorso. Occorrerà sempre dimostrare che l'autovelox oltre che ben segnalato risultava anche ben visibile assieme alla pattuglia.
Le ultime tre pronunce della seconda sezione civile della Corte di Cassazione
Analisi del provvedimento adottato dal Ministero dei Trasporti
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Risposta della Dott.ssa Laura Egidi
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