Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia – Deliberazione 27 marzo 2019, n. 101
Servizi Comunali Forniture e serviziMASSIMA
La Corte dei conti, con la sentenza n. 101 del 27 marzo 2019 ha affermato che, l’esternalizzazione di un servizio precedentemente erogato dal Comune assume diretta rilevanza sull’organizzazione del personale dell’Ente e sulla relativa spesa. Come osservato dalla Sezione delle Autonomie “l’esternalizzazione di un servizio deve essere attuata dall’ente nel quadro di misure di programmazione ed organizzazione in grado di assicurare, nell’ambito della generale riduzione della spesa corrente, anche la riduzione delle spese di personale….Infatti, tale modalità organizzativa, fisiologicamente, deve generare una contrazione della spesa di personale, in relazione ad attività non più svolte all’interno dell’ente”. L’esternalizzazione, dunque, si configura come una scelta organizzativa e gestionale che può essere razionalmente perseguita solo ove non sia foriera di una duplicazione di spese: pertanto, al trasporto all’esterno dei costi di produzione del servizio prima prodotto in house, deve corrispondere un risparmio superiore al corrispettivo per l’outsourcing.
Risposta della Dott.ssa Elena Turci
I benefici per gli Enti Locali e i cittadini
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 4 giugno 2025 – Id: 34448
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