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Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
Riduzione della spesa per le cariche elettive: vi rientrano anche gli incarichi negli uffici di diretta dipendenza del Sindaco.
Servizi Comunali Amministratori locali Organizzazione e funzionamento Spesa personaleApprofondimento di Pietro Alessio Palumbo
Riduzione della spesa per le cariche elettive:
vi rientrano anche gli incarichi negli uffici di diretta dipendenza del Sindaco.
Pietro Alessio Palumbo
Il Testo unico degli enti locali prevede che il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. Ebbene tali rapporti di lavoro presentano caratteri distintivi rispetto alla generale disciplina dei rapporti a tempo determinato con la pubblica amministrazione. Tali incarichi sono, pertanto, sottoposti, oltre che ai vincoli di spesa per il personale, anche ai limiti per le economie degli organi costituzionali, di governo e degli apparati politici. Da ciò ne deriva la conseguente applicazione del principio di gratuità, ove gli incarichi in parola siano conferiti a soggetti titolari di cariche elettive - fatto salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute - in ragione del proposito che ha animato il legislatore, collegato al principio costituzionale di mantenimento dell’equilibrio della finanza pubblica complessiva che consente di derogare al canone generale di onerosità della retribuzione. Questo l’asse ermeneutico utilizzato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Lombardia nella recente deliberazione di camera di consiglio del 26 marzo.
Le coordinate illustrative
Segnatamente la vigente normativa prevede che ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute. Eventuali gettoni di presenza non possono comunque superare l'importo di 30 euro a seduta. Non rientrano tra gli incarichi quelli aventi ad oggetto prestazioni professionali, conferiti a titolari di cariche elettive di Regioni ed enti locali da parte delle pubbliche amministrazioni, purché la pubblica amministrazione conferente operi in ambito territoriale diverso da quello dell'ente presso il quale l'interessato al conferimento dell'incarico riveste la carica elettiva. Rientrano invece tra gli incarichi conferiti dal comune presso il quale il professionista è titolare di carica elettiva o da enti pubblici a carattere associativo, consortile o convenzionale, volontario o obbligatorio, di cui faccia parte il comune stesso. Il conferimento è effettuato nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. A tali disposizioni va riconosciuta natura di principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. Si introduce il principio di gratuità di tutti gli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni ai titolari di cariche elettive: i soggetti che svolgono detti incarichi hanno diritto esclusivamente al rimborso uscite. Detto principio di gratuità risponde alla spirito di evitare il cumulo di incarichi retribuiti e di perseguire, in tal modo, attraverso un risparmio della spesa corrente, l’equilibrio della finanza pubblica. La normativa è espressione di una scelta di fondo, diretta a connotare la disciplina settoriale degli incarichi conferiti ai titolari delle cariche elettive e, nel contempo, a ridurre gli oneri della pubblica finanza. La norma in parola non osta quindi all’attribuzione degli incarichi in parola ai titolari di cariche elettive, ma rende questi ultimi consapevoli che tali incarichi non potranno che essere svolti gratuitamente, alla luce delle finalità di riduzione della spesa pubblica, di mantenimento dell’equilibrio della finanza pubblica complessiva e di contenimento delle retribuzioni dei titolari di cariche pubbliche. Tuttavia, in forza di un’interpretazione sistematica è possibile configurare una eccezione al principio di tendenziale gratuità di tutti gli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni ai titolari di cariche elettive. Tale eccezione è da intendersi riferibile alla sola tipologia di incarichi obbligatori per legge, espressamente indicati, come nel caso di collegi dei revisori dei conti e sindacali. A titolo esemplificativo, il revisore dei conti di un comune ha diritto a percepire il compenso professionale nel caso in cui sia consigliere comunale in altra Provincia. Il dispositivo normativo in parola persegue una duplice finalità: contenimento dei costi per le pubbliche amministrazioni e contenimento delle retribuzioni corrisposte ai titolari di cariche elettive. Da ciò si ricava il deterrente sia per i rappresentanti dei cittadini ad assumere altri incarichi oltre a quelli attribuiti elettivamente, sia per le pubbliche amministrazioni ad indirizzare la propria scelta verso titolari di cariche elettive piuttosto che verso altri professionisti, anche nel caso in cui l’amministrazione richiedente la prestazione sia diversa dall’ente presso il quale la persona in questione sia stata eletta.
Le garanzie costituzionali
Secondo il paradigma costituzionale, non si dispone un divieto di assunzione di ulteriori incarichi da parte dei titolari di cariche elettive, ma si esclude la possibilità per costoro di percepire ulteriori emolumenti, facendo salvi i rimborsi spese e i gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute degli organi. Il principio di gratuità trova applicazione a prescindere dalla dimensione dell’ente in cui la carica elettiva è svolta. Detto principio si applica anche nelle ipotesi in cui l’assunzione della titolarità della carica elettiva sia successiva al conferimento dell’incarico. La relazione funzionale tra il personale di collaborazione diretta e gli organi di indirizzo politico conferisce al rapporto di lavoro subordinato in argomento una natura chiaramente fiduciaria, con una peculiare disciplina del trattamento economico nell’ambito dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. Di talché i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in discorso presentano caratteri diversi rispetto alla generale disciplina dei rapporti a tempo determinato con la pubblica amministrazione, in considerazione dei contenuti dell’attività lavorativa intrinsecamente collegata all’esercizio della funzione di direzione politica dell’ente locale. Pertanto a parte esclusivamente le circoscritte e specifiche deroghe previste dalla legge, a giudizio della Corte dei Conti lombarda, tutti gli incarichi conferiti ai soggetti titolari di cariche elettive sono sottoposti alle regole di riduzione della spesa per le cariche elettive, ferme le incompatibilità previste dalla vigente normativa e saldo il rispetto dei limiti di spesa.
5 aprile 2019
Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
IFEL – 11 marzo 2024
IFEL – 5 febbraio 2024
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