Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Provvedimento commissariale per il dissesto: obbligatorio accertamento condizioni economiche e finanziarie
Servizi Comunali Commissari ad acta Pre-dissesto finanziarioApprofondimento di Luciano Catania
PROVVEDIMENTO COMMISSARIALE PER IL DISSESTO: OBBLIGATORIO ACCERTAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE
Luciano Catania
Il Commissario ad acta nominato in seguito alla non tempestiva presentazione del piano di riequilibrio pluriennale, deve pronunciarsi anche in merito alle condizioni economiche e finanziarie che hanno determinato l’impossibilità per l’Ente di garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero sulla sussistenza di debiti liquidi ed esigibili, ai quali non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'articolo 193 del Tuel o con le modalità di cui all'articolo 194 per le fattispecie ivi previste.
A sancirlo è stata la sentenza n. 181/2018 del Tar Catania (sentenza n. 680/2019 Reg. Prov. Coll., pubblicata il 2 aprile 2019), chiamato a pronunciarsi dal ricorso proposto da un comune siciliano.
L’art. 243-bis, comma cinque, prevede testualmente che Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di durata compresa tra quattro e venti anni)), compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario.
Secondo i giudici amministrativi, preliminarmente alla dichiarazione di dissesto, è necessario che il Commissario ad acta, nominato dal Prefetto (o, per la sola regione Sicilia, dall’Assessorato regionale delle Autonomie Locali) proceda ad un’imprescindibilità valutazione sulla sussistenza delle condizioni richieste dall’art. 244 T.U.E.L.
Il Collegio ribadisce che la dichiarazione di dissesto, da parte del Commissario, non può prescindere dall’accertamento delle condizioni economiche e finanziarie, ad essa propedeutico in base alla legge.
Ed infatti, nel provvedimento impugnato si legge che “il Commissario ad acta, preliminarmente, dovrà verificare se sia stata o meno predisposta, da parte dei Servizi-Finanziari dell’ente, la proposta per la deliberazione del dissesto finanziario in argomento. Acquisita la proposta, la stessa dovrà essere prontamente inviata all’Organo di Revisione Economico – Finanziaria, affinché quest’ultimo provveda a rendere, nei tempi più brevi, la prescritta relazione, ove la stessa non sia stata ancora resa, di cui all’art.246, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267”; ed ancora il provvedimento prevede la convocazione del consiglio “Previo accertamento del regolare e completo corredo degli atti allegati alla proposta di deliberazione”; conclude che solo “allo spirare del termine assegnato, ove lo stesso sia decorso inutilmente, [il Commissario] approva la deliberazione relativa alla dichiarazione dello stato di dissesto finanziario dell’ente, in sostituzione del Consiglio inadempiente”.
La dichiarazione di dissesto da parte del Commissario resta connotata da propri presupposti - da cui non può essere disancorata - e da autonomia funzionale, alla stregua della disciplina contenuta negli artt. 244 e ss. del T.U.E.L. (Tar Campania, sez. I, 28 gennaio 2015, n. 1437).
La dichiarazione di dissesto deve fare espresso riferimento all’art.246, comma 1, del decreto legislativo n.267/2000 e, quindi, ad un duplice momento valutativo delle cause che lo hanno determinato, richiedendo sia una valutazione di carattere generale, rientrante nella competenza del consiglio comunale (o, in sostituzione, del commissario), sia una valutazione di carattere specifica, contenuta in una dettagliata relazione dell’organo di revisione economico-finanziaria – non essendo al fine sufficiente un mero parere -, che analizza le cause del dissesto.
Tale soluzione interpretativa appare coerente con gli artt. 109 bis o.r.e.l. e 58 l.r. n.26/1993 (che estende le disposizioni di cui all’art.109-bis o.r.e.l. “alla dichiarazione di dissesto degli enti locali secondo la disciplina nazionale di settore”), norme che fondano gli stessi provvedimenti impugnati e che vengono richiamate nelle presupposte deliberazioni della Corte dei conti.
La sentenza del Tar Catania delinea anche la propria competenza a pronunciarsi in merito alle procedure di riequilibrio pluriennale o al dissesto.
Ovviamente, al giudice amministrativo è preclusa ogni valutazione sull’operato della magistratura contabile, ma può decidere in merito agli atti amministrativi che, nella fase successiva all'intervento della Corte, sono stati emessi dal prefetto, dal commissario ad acta e dai competenti organi regionali.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sent. 13 marzo 2014, n.5805) ha già avuto modo di chiarire che, se nell'ambito di applicazione della disposizione dell'art. 243 - quater TUEL, pur se testualmente riferita solo all'impugnazione delle delibere di approvazione o diniego del piano, rientrano, più in generale, “le ulteriori doglianze prospettate nei confronti del suddetto provvedimento della sezione di controllo della Corte dei conti [con cui nel caso era stata accertata la sussistenza delle condizioni previste per la dichiarazione dello stato di dissesto finanziario senza dare corso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale], trattandosi di doglianze sempre afferenti alle modalità di esercizio di tale controllo e così indissolubilmente connesse con quella sopra specificamente richiamata …”, tuttavia “resta ferma, ovviamente, la giurisdizione del giudice amministrativo quanto all'impugnazione del provvedimento prefettizio, che sotto nessun profilo potrebbe essere fatto rientrare nella sfera giurisdizionale della Corte dei conti”.
Tra i provvedimenti impugnabili rientra, sicuramente la nomina del Commissario ad acta ed i provvedimenti da questo assunti, mentre è sicuramente da escludere il provvedimento della magistratura contabile che sancisce il mancato rispetto dei novanta giorni, imposti dal comma cinque dell’art. 243-bis del Tuel.
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