Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Il diniego del piano di lottizzazione deve essere preceduto dal preavviso
Servizi Comunali Procedimenti amministrativiApprofondimento di Mario Petrulli
IL DINIEGO DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DEVE ESSERE PRECEDUTO DAL PREAVVISO
di Mario Petrulli
La valutazione sulla proposta di un piano di lottizzazione è, come indicato dalla giurisprudenza[1], sicuramente discrezionale e l’eventuale approvazione mai può considerarsi un atto dovuto[2], nemmeno se perfettamente conforme al piano regolatore generale: ciò significa, di conseguenza, che lo spazio partecipativo del privato proponente deve essere sempre garantito, prima che l’amministrazione pubblica adotti la decisione finale, allo scopo di garantire agli interessati la possibilità di interloquire concretamente con l’amministrazione pubblica chiamata a decidere[3].
Corollario di tale osservazione è che la valutazione negativa (la quale, comunque, deve sempre essere congruamente motivata[4]) sulla proposta di piano non preceduta dal preavviso di diniego di cui all’art. 10 bis[5] della Legge n. 241/90 deve ritenersi illegittima[6], per difetto di istruttoria e conseguente deficit motivazionale. Inoltre, salvo casi eccezionali, difficilmente il Comune potrebbe invocare, l’applicazione dell’art. 21-octies comma 2 della Legge n. 241/1990 (secondo cui “Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”), essendo l’atto con cui si esplica la valutazione sulla proposta di piano qualificabile quale provvedimento non vincolato bensì discrezionale.
Siamo di fronte, in sintesi, ad un vizio formale (mancanza del preavviso di diniego) che si riverbera in un vizio sostanziale (diniego illegittimo per istruttoria e motivazione insufficienti).
La necessità di garantire il giusto spazio partecipativo ai privati interessati prima dell’adozione del provvedimento finale, inoltre, è coerente anche con il corretto esercizio della potestà pianificatoria dell’Ente che, sebbene connotata da amplissima discrezionalità, richiede l'obbligo di effettuare un’adeguata preventiva attività istruttoria in relazione alla portata degli interessi pubblici e privati coinvolti: ebbene, tale attività non può prescindere dalla valutazione degli apporti procedimentali dei proponenti. Infatti, la partecipazione attiva dell'interessato alla fase decisionale consente di rappresentare direttamente la propria posizione di interesse legittimo ed ottenere una tutela maggiore ed una migliore "parametrazione" della discrezionalità, derivante proprio dal confronto rispetto ad valutazioni e scelte unilateralmente assunti.
Ovviamente, la partecipazione è richiesta anche per la concreta definizione degli assetti della convenzione, il cui contenuto è previsto dall’art. 28 comma 5[7] della c.d. Legge Urbanistica (Legge n. 1142/1950), consentendo agli interessati di poter proporre alternative e soluzioni diverse rispetto a quelle originarie eventualmente ritenute insoddisfacenti da parte dell’Ente e di conciliare opportunamente gli interessi in gioco.
10 aprile 2019
[1] TAR Molise, sez. I, sent. 5 aprile 2019, n. 123.
[2] TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, sent. 5 marzo 2019, n. 434; sent. 19 dicembre 2018, n. 2164, secondo cui “L’approvazione piano di lottizzazione – e, quindi, anche di una sua variante- pur se conforme al piano regolatore generale o al programma di fabbricazione, non è atto dovuto, ma costituisce sempre espressione di potere discrezionale dell'Autorità (a livello comunale o regionale), chiamata a valutare l'opportunità di dare attuazione - in un certo momento ed in certe condizioni - alle previsioni dello strumento urbanistico generale, essendovi fra quest'ultimo e gli strumenti attuativi un rapporto di necessaria compatibilità, ma non di formale coincidenza; pertanto, per evidenti motivi di opportunità, l'attuazione dello strumento generale può essere articolata per tempi, o per modalità, in relazione alle esigenze dinamiche che si manifestano nel periodo di vigenza dello strumento generale”.
[3] La competenza sulla decisione finale, come affermato in passato dalla giurisprudenza, “Spetta all'organo politico, e non al dirigente comunale, sulla base dell'istruttoria tecnica condotta dagli uffici amministrativi e del parere espresso dalla Commissione edilizia, la decisione finale in ordine all'approvazione o al diniego di approvazione del piano di lottizzazione” (TAR Toscana, sez. I, sent. 18 aprile 2014, n. 591, richiamata da TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, sent. 15 novembre 2018, n. 1954).
La competenza generale in materia di strumenti urbanistici è del Consiglio comunale, salvo il caso di piani attuativi conformi allo strumento urbanistico comunale, per i quali è competente la giunta municipale (art. 5 comma 13 D.L. n. 70/11, conv. in Legge n. 106/11). Ricordiamo che, secondo la giurisprudenza (TAR Puglia, Lecce, sez. I, sent. 15 ottobre 2018, n. 1505), è illegittimo (e deve essere annullato dal giudice) il provvedimento del dirigente comunale che si esprime su una proposta di piano di lottizzazione in luogo del Consiglio o della Giunta, a seconda dei casi.
[4] Su tale aspetto, è utile ricordare che, secondo la giurisprudenza, il diniego deve essere accompagnato da congrua e completa motivazione, sottoposto al sindacato del giudice amministrativo, al quale spetta, su impulso della parte, di verificare l’adeguatezza della ragioni poste a fondamento del diniego (Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 4 maggio 2010, n. 2545; TAR Sicilia, Palermo, sez. III, sent. 25 giugno 2015, n. 1564).
[5] Art. 10-bis. (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza)
1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione.
[6] In tal senso, cfr. recentemente TAR Molise, sez. I, sent. 5 aprile 2019, n. 123.
Solo per completezza, ricordiamo che, al contrario, la delibera dichiarativa della decadenza di un piano di lottizzazione per decorso del decennio di efficacia, non deve essere necessariamente preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, configurandosi la medesima non come atto costitutivo di un autonomo procedimento, ma come atto meramente ricognitivo dell'inefficacia del piano automaticamente verificatasi con lo scadere del termine: in tal senso, cfr. TAR Sardegna, sez. II, sent. 19 luglio 2013, n. 553 e sent. 19 luglio 2018, n. 670.
[7] L’autorizzazione comunale è subordinata alla stipula di una convenzione, da trascriversi a cura del proprietario, che preveda:
1) la cessione gratuita entro termini prestabiliti delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, precisate all’articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria nei limiti di cui al successivo n 2;
2) l’assunzione, a carico del proprietario, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione o di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi; la quota è determinata in proporzione all’entità e alle caratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni;
3) i termini non superiori ai dieci anni entro i quali deve essere ultimata l’esecuzione delle opere di cui al precedente paragrafo;
4) congrue garanzie finanziarie per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.
ANCI – 29 maggio 2025
Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
Risposta dell'Avv. Mario Petrulli
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
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