Approfondimento di Sergio Trovato

Imposta di soggiorno. I titolari di strutture ricettive non sono responsabili d’imposta

Servizi Comunali Imposta di soggiorno
di Trovato Sergio
26 Aprile 2019

Approfondimento di Sergio Trovato                                                                                             

IMPOSTA DI SOGGIORNO
I TITOLARI DI STRUTTURE RICETTIVE

NON SONO RESPONSABILI D’IMPOSTA

Sergio Trovato

 

Non cambia per il momento la qualificazione giuridica dei titolari di strutture ricettive. Sono ancora oggi agenti contabili e non responsabili d’imposta. Le sezioni riunite della Corte dei conti, in sede giurisdizionale, con la sentenza 10 del 2 aprile 2019, hanno dichiarato inammissibile la questione posta dalla sezione di controllo dell’Emilia Romagna sulla natura giuridica dei titolari delle strutture ricettive che incassano per conto dei comuni l’imposta di soggiorno.

Nella pronuncia le sezioni riunite hanno richiamato il parere espresso dalla Procura contabile, secondo la quale soggetti passivi del tributo sono coloro che alloggiano nelle strutture ricettive, mentre agli albergatori la legge riserva solo il potere di incassare l’imposta. Quindi, per la Procura, ai titolari delle strutture va riconosciuta la qualifica di agenti contabili, tenuti alla presentazione del conto giudiziale. La questione è comunque stata rimessa al presidente della Corte, al fine di valutare se assegnarla alle sezioni riunite in sede di controllo o alla sezione autonomie.          

Va ricordato che la Corte dei conti dell'Emilia Romagna, sezione regionale di controllo, con la deliberazione 112/2018, aveva sollecitato le sezioni unite della Corte a modificare il proprio orientamento, attribuendo agli albergatori la qualifica di responsabili dell’imposta di soggiorno e non solo di meri agenti contabili. Per i giudici regionali non ha senso che, ex lege, siano considerati responsabili d’imposta i gestori di locazioni brevi, mentre vengono limitati gli obblighi dei titolari delle strutture ricettive solo al riversamento delle somme incassate per conto dei comuni e alla presentazione del conto di gestione. Ecco perché hanno auspicato che le sezioni riunite rivedessero la posizione espressa con la sentenza 22/2016, con la quale avevano riconosciuto la qualifica di agenti contabili. La questione era stata sollevata dal comune di Bologna, il quale aveva chiesto un parere ai giudici contabili sugli effetti derivanti dall’articolo 4 del dl 50/20017, che dalla sua formulazione letterale sembra attribuire ai soggetti che incassano il tributo la qualifica di responsabili d’imposta. Nello specifico, il comma 5 ter della norma citata stabilisce che il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno. Pertanto, secondo un’interpretazione estensiva anche il sistema di riscossione e contabilizzazione dell’imposta sarebbe stato attratto nel regime del responsabile d’imposta. Del resto, non ha senso che chi riscuote il canone o il corrispettivo, diretto gestore della struttura ricettiva o intermediario, sia responsabile dell’imposta nel caso delle locazioni brevi e agente contabile negli altri casi. E’ questo il motivo per cui i giudici bolognesi hanno ritenuto totalmente illogico che i soggetti che gestiscono le locazioni brevi, i quali non svolgono attività imprenditoriali, possano assumere il ruolo di responsabili d’imposta, anche quando la riscossione viene effettuata direttamente e non tramite operatori professionali. Mentre sarebbero solo agenti contabili i titolari di attività ricettive imprenditoriali, quali alberghi, pensioni, locande, affittacamere, bed & breakfast professionali, campeggi, villaggi turistici, e via dicendo. Tuttavia, fino ad oggi i giudici amministrativi hanno sempre sostenuto quest’ultima tesi. Il Tar Lombardia (sentenza 1824/2013), per esempio, ha escluso che albergatori e titolari delle strutture ricettive siano responsabili della riscossione dell'imposta di soggiorno. Non assumono la qualifica di sostituti o responsabili, ma sono solo obbligati al versamento del tributo nel caso in cui le somme vengano corrisposte dagli ospiti. Peraltro, le disposizioni regolamentari emanate dai comuni non possono prevedere una responsabilità aggiuntiva e solidale dei titolari delle attività turistico-alberghiere, né possono stabilire pretese economiche nei loro confronti nei casi di omesso versamento del tributo.

15 aprile 2019

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